Riassunto analitico
L’analisi dell’istituto revocatorio è volto a mettere in evidenza i giovamenti generati per la difesa della parte lesa da esso apportati. I motivi di revocazione ordinaria di cui ai n. 4 e 5 dell’art. 395 c.p.c., ovvero l’errore di fatto ed il contrasto con precedente sentenza passata in giudicato, consentono la censurabilità nel merito di sentenze pronunciate in unico grado oppure in grado di appello. Per quanto riguarda i motivi di revocazione straordinaria, essi consentono di emendare a vizi di cui sono affette sentenze non più impugnabili con i mezzi ordinari in quanto passate in giudicato: essa infatti viene posta in essere contro vizi che non emergono dalla semplice lettura della sentenza ma possono venire alla luce anche in seguito al passaggio in giudicato della stessa. La revocazione per dolo di parte (art. 395 n. 1 c.p.c.) consente alla parte lesa di tutelarsi dalla condotta dolosa posta in essere dalla controparte ai fini influenzare in modo a se favorevole la decisione del giudice. L’art. 395 c.p.c. n. 2 consente di rimediare alla situazione processuale viziata generata dalla sopravvenuta scoperta di prove riconosciute o dichiarate false e l’art. 395 n. 3 a quella dalla scoperta di nuovi documenti decisivi. Infine all’art. 395 c.p.c. n. 6 si consente alla parte lesa di tutelare dal dolo posto in essere dal giudice al fine di favorire la controparte. Le peculiarità che caratterizzano il procedimento di revocazione consentono il rispetto del principio di economia processuale: esso in fatti viene posto in essere innanzi al medesimo ufficio giudiziario che ha pronunciato la sentenza impugnata, a cui viene consentito di pronunciarsi nuovamente sulla stessa situazione processuale, questa volta però depurata dai vizi che l’avevano precedentemente affetta. A queste possibilità per la parte lesa si aggiunge quella generata dalla concessione della revocabilità delle sentenze emesse dalla Corte di cassazione in seguito ad una pronuncia della Corte Costituzionale poi tradotta nella legge n. 353 del 26 novembre 1990 ed i successivi interventi.
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