Riassunto analitico
Con il presente lavoro ho analizzato i tratti peculiari della disciplina dei marchi, in particolar modo della categoria di marchi che, secondo le vigenti disposizioni normative, “godono di rinomanza”. Nel primo capitolo ho sintetizzato gli aspetti principali della disciplina generale del marchio. Innanzitutto, ho rivolto un breve sguardo alla storia del marchio e alle considerazioni sui segni distintivi fornite da grafici ed economisti. Successivamente, ho cercato di evincere gli aspetti principali della disciplina giuridica del marchio: le funzioni che esso svolge, le varie tipologie, i requisiti che esso deve possedere per poter essere registrato ed utilizzato, le cause di nullità e di decadenza ad esso relative, i contratti che hanno ad oggetto il marchio, la tutela dei diritti inerenti al marchio, la sua contraffazione e i rapporti con la disciplina della concorrenza sleale. Nel secondo capitolo ho ricostruito la disciplina specifica inerente ai marchi che godono di rinomanza, i quali, nel corso dei decenni, sono stati definiti in diversi modi, ossia “celebri”, “famosi”, “evocativi”, “rinomati” o “notori”. In primo luogo, ho cercato di evidenziare le relazioni che intercorrono tra un marchio “noto”, apposto su prodotti e servizi, l’attività d’impresa del proprio titolare e il pubblico dei consumatori, ossia il diretto destinatario dei prodotti e dei servizi. Successivamente, ho rivolto l’attenzione alle funzioni e alla tutela accordata dalla dottrina e dalla giurisprudenza al marchio “celebre” o di “alta rinomanza”, in quanto, prima dell’entrata in vigore del d.lgs. n. 480 del 1992, non esisteva una tutela specifica per il suddetto marchio all’interno del r.d. 21 giugno 1942, n. 929 (Testo delle disposizioni legislative in materia di brevetti per marchi d’impresa). Ho poi illustrato le principali modifiche alla disciplina introdotte in Italia con il d.lgs. n. 480 del 1992 (il quale ha attuato i principi contenuti nella Direttiva 89/104/CEE), che ha esplicitato la nozione di marchio “che gode di rinomanza” ed ha attribuito ad esso una tutela più ampia rispetto alla tutela accordata al marchio “ordinario”. Nel proseguo della spiegazione, ho segnalato le successive modifiche attuate, in particolar modo mediante il d.lgs. 10 febbraio 2005, n. 30, il quale ha trasfuso le norme contenute nel r.d. 21 giugno 1942, n. 929 nel nuovo Codice della proprietà industriale. Ho accennato alle ultime correzioni legislative sulla tutela dei marchi rinomati introdotte tramite il d.lgs. 20 febbraio 2019, n. 15. Mi sono concentrato su alcune disquisizioni dottrinali e sulle principali interpretazioni recenti fornite dalla giurisprudenza nazionale e dalla giurisprudenza comunitaria circa le funzioni e l’ambito di tutela del marchio “rinomato” o “notorio”. Ho deciso di inserire un terzo capitolo, seppur conciso, nel quale ho riassunto i tratti salienti della storia del celebre marchio che distingue tutte le autovetture Ferrari, ossia il “Cavallino Rampante”, in quanto sono un appassionato della Scuderia. Ho concluso il capitolo illustrando alcune recenti controversie che la Ferrari S.p.A. ha intentato contro altre imprese e altri soggetti che hanno arrecato pregiudizi o tratto vantaggi indebiti dallo sfruttamento non autorizzato del celebre marchio Ferrari.
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