Riassunto analitico
Il contratto di donazione, disciplinato all’ art 769 del codice civile, è un contratto a titolo gratuito, consensuale, ad effetti reali e a forma vincolata. È ad effetti reali in quanto comporta il trasferimento della proprietà a favore del donatario che riceve, in tal modo, un arricchimento del proprio patrimonio e, allo stesso tempo, a titolo gratuito, in quanto il donante subisce un depauperamento del proprio. L’oggetto della donazione, ex art 771 del codice civile, può comprendere solo beni presenti nel patrimonio del donante, venendo contestualmente, in tale articolo, sancito il divieto di donare beni futuri, ossia beni che non sono nella disponibilità del donante al momento dell’atto. Proprio con riferimento a tale divieto, si inserisce il tema della donazione di beni altrui. Ci si domanda, infatti, se il divieto sancito all’art 771 del codice debba essere esteso anche ai beni altrui, ossia tutti quei beni che, seppur già esistenti in natura, non sono di proprietà del donante. Riconducibile al più generale istituto della donazione è, poi, la donazione indiretta, che si realizza ogni volta in cui si utilizza un negozio giuridico dotato di una causa propria, diversa da quella liberale, per raggiungere il medesimo scopo. L’arricchimento del patrimonio altrui da parte del donante avviene, in tal caso, in maniera velata e non diretta.
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