Riassunto analitico
Il bird strike, ovvero come sarebbe più opportuno il wildlife strike, è quel fenomeno che vede l’interferenza della fauna con la navigazione aerea. In particolare questa evenienza risulta assai pericolosa poiché in grado di causare gravi situazioni di pericolo: in termini di incidenti ed inconvenienti gravi, ai sensi dell’art. 12 del D. lgs. 66/1999. La tematica ha subito un crescente interesse da parte sia delle istituzioni internazionali, in primis mediante l’Annesso 14 ICAO e l’Airport Services Manual part 3: wildlife control and reduction, ma anche mediante regolamenti e direttive dell’Unione Europea, fra le quali assume un ruolo centrale la Direttiva 376/2014 che si occupa in particolare del nuovo orizzonte della just culture. Anche al livello nazionale il fenomeno ha sempre maggiori fonti di regolamentazione per la maggior parte, ad oggi, affidate all’Ente dell’Aviazione Civile (ENAC) ed al gestore aeroportuale, competenti con riferimento alla predisposizione ed attuazione di misure preventive e contenitive del fenomeno. Unitamente a questi soggetti è competente l’Agenzia Nazionale per l’Assistenza al Volo (ANSV), con particolare riferimento agli operatori situati nella posizione di Torre di controllo, i quali accordando il permesso alle movimentazioni su pista, specificatamente al decollo ed all’atterraggio, sui quali incombe l’onere di verificare che non si frappongano ostacoli nella traiettoria dell’aeromobile. All’interno del panorama italiano si sono verificati due storici incidenti aerei causati da bird strike, entrambi occorsi nell’Aeroporto di Genova Cristoforo Colombo. Il primo, avvenuto nel 1989 aveva posto in evidenza le carenze organizzative dell’Aeroporto costiero di Genova con riferimento alle peculiarità geografiche che lo caratterizzavano, ma anche la mancanza di specifici soggetti cui demandare l’analisi ed il monitoraggio del fenomeno. Il secondo impatto, avendo una dinamica non dissimile dal precedente, ha reso note non solo ulteriori carenze organizzative, ma ha posto numerosi interrogativi circa le responsabilità in capo ai diversi soggetti. La sentenza di primo grado, considerando il fenomeno di bird strike alla stregua del caso fortuito nella sua accezione soggettiva, ha addebitato le responsabilità in solido a tutti i soggetti convenuti, esclusa la costituenda ENAC. Questa interpretazione è stata totalmente ribaltata dalla Corte d’Appello, la quale ha riqualificato il fenomeno come fortuito, ma nella prospettiva oggettiva, lasciando irrisolte alcune questioni riferite alle responsabilità in capo ai soggetti coinvolti, con particolare riferimento alle ipotesi omissive di culpa in vigilando rapportate alle specifiche competenze ed obblighi di segnalazione. Sarà il giudizio della Corte di Cassazione, è auspicabile, a far chiarezza in ordine alla disciplina.
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