Riassunto analitico
Le frodi IVA costituiscono un fenomeno evasivo che ha raggiunto dimensioni allarmanti in seguito all'abolizione dei controlli fiscali alle frontiere interne dell'Unione europea nel 1993. Il regime transitorio degli scambi intracomunitari si è infatti rivelato un "terreno fertile" per l'interposizione di operatori fittizi, detti missing trader o cartiere, i quali, potendo acquistare beni senza materiale esborso di IVA, omettono di versare all'Erario l'imposta sulle vendite ed infine scompaiono, causando rilevanti perdite di gettito nonché distorsioni di concorrenza. L'elaborato delinea i tratti essenziali delle frodi IVA dal punto di vista del diritto tributario, nonché ne illustra le principali varianti, tra cui la c.d. MTIC fraud, le frodi carosello, le frodi commesse mediante i depositi IVA e quelle perpetrate attraverso le false dichiarazioni d'intento. Un rilevante contributo al contrasto di questo fenomeno è stato dato dalla giurisprudenza comunitaria, la quale ha progressivamente elaborato un insieme di principi e concetti volti a legittimare il recupero dell'IVA evasa attraverso il diniego dei diritti di detrazione, esenzione o rimborso al soggetto passivo che, pur non avendo partecipato all'organizzazione della frode, "sapeva o avrebbe dovuto sapere" della sua esistenza. Non si tratta però di una forma di responsabilità oggettiva, in quanto la Corte di giustizia (alla cui posizione si è conformata, in seguito, la nostra Corte di cassazione) ha attribuito rilevanza all'elemento soggettivo della buona fede del contribuente e ha gravato del relativo onere probatorio l'amministrazione finanziaria. Il contrasto alle frodi IVA si realizza, altresì, tramite gli strumenti predisposti dal legislatore comunitario, come la cooperazione amministrativa tra amministrazioni fiscali, e da quello nazionale, come le misure in deroga alle ordinarie modalità di riscossione dell'imposta, i controlli diretti a individuare precocemente gli operatori fittizi nonché il meccanismo di solidarietà di cui all'art. 60-bis del D.P.R. n. 633/72. La disamina dei diversi mezzi di contrasto alle frodi, tuttavia, porta a concludere che si perverrebbe ad una decisiva riduzione delle stesse, e in particolare alla prevenzione in radice di quelle che sfruttano la non imponibilità degli scambi intracomunitari, solo con l’entrata in vigore del regime definitivo degli scambi intra-UE. La relativa proposta di direttiva, attualmente al vaglio delle istituzioni europee, eliminerebbe infatti la fonte stessa del problema, prevedendo che l’IVA dovuta nello Stato membro di destinazione sia addebitata e riscossa, applicando l’aliquota di detto Stato membro, dal fornitore nello Stato d’origine del bene.
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