Riassunto analitico
I beni del patrimonio culturale hanno da sempre svolto un ruolo cruciale nel diffondere e tramandare l’arte, la storia, la cultura e, in generale, l’identità di una certa Nazione o, comunque, di un popolo. Per questo motivo la loro tutela e valorizzazione sono spesso obiettivi a cui gli Stati nazionali mirano attraverso la loro legislazione e grazie altresì all’aiuto ed alla collaborazione della comunità internazionale. Anche a livello internazionale, infatti, la tutela dei beni culturali rispetto a quelle condotte che possono metterne a repentaglio l’integrità è diventato man mano uno degli obiettivi a cui puntare, soprattutto durante i conflitti bellici, visto l’elevato tasso di distruttività che tali eventi comportano. A partire dal 1800, le norme sulla protezione del patrimonio culturale in tempo di guerra hanno cominciato a proliferare a livello mondiale, basti ricordare il codice Lieber del 1863 e soprattutto la prima convenzione internazionale sul tema, firmata a Bruxelles nel 1874 che, a sua volta, ispirerà la redazione delle Convenzioni dell’Aia del 1899 e del 1907. Da questo primo nucleo di regole si sviluppa la disciplina internazionale sulla materia che vedrà un vero punto di svolta con la Convenzione dell’Aia del 1954 e, successivamente, con il suo II Protocollo addizionale (1999), che fungeranno da base per l’introduzione di norme riguardanti la repressione delle condotte distruttive del patrimonio culturale anche all’interno dello Statuto della Corte penale internazionale. In seno a quest’organismo si è poi concretamente affrontato il tema grazie al caso Al Mahdi, conclusosi con l’emanazione della prima sentenza di condanna della Corte per condotte che hanno arrecato nocumento ai beni culturali in tempo di guerra. Norme e leggi di diritto penale riguardanti la protezione di questi beni sono però presenti anche a livello interno nel nostro ordinamento. E non potrebbe essere altrimenti innanzitutto per il fatto che il nostro Paese è rinomato in tutto il mondo per lo sterminato patrimonio culturale presente in ogni regione. Per questo, oltre ad avere la tutela del patrimonio come principio fondamentale costituzionale, all’articolo 9, l’Italia si è adoperata sia nel ratificare i principali trattati internazionali sul tema, come avvenuto con la legge n. 45 del 2009 che ha ratificato il II Protocollo addizionale, e sia nel promulgare sue proprie disposizioni di legge utili per la salvaguardia del patrimonio culturale nazionale, presenti anche nella normativa penale militare. Non solo l’Italia, ma anche numerosi altri Stati nazionali si sono impegnati sia nella creazione di leggi ad hoc e sia nello sponsorizzare e partecipare ad iniziative particolarmente virtuose in tema di tutela del patrimonio culturale, come testimoniano il progetto americano dei Monuments Men, operativo durante la seconda guerra mondiale e la Fondazione Aliph in Svizzera. Vista l’importanza dell’argomento, tuttavia, ci si augura che in futuro la disciplina venga ancor di più sviluppata e migliorata, soprattutto a livello internazionale, con la Corte penale internazionale chiamata, nella sua attività, a rendere sempre più efficace questo tipo di protezione, magari a partire da futuri nuovi casi di distruzione dei beni culturali che potrebbero sorgere dai conflitti più recenti in Ucraina e Palestina.
|