Riassunto analitico
La tutela giurisdizionale trova la sua maggiore espressione nel giudizio finale, la sentenza del giudice, che è l’epilogo dell’iter processuale e della sintesi valutativa degli esiti del procedimento probatorio. Processo e prova, dunque, sono termini di un’endiadi che concretizzano il concetto di giurisdizione; pertanto, se è indubbio che il giudizio si fonda sulla conclusione probatoria, il rapporto tra prova e decisione è influenzato dalla disciplina positiva dell’attività del giudice e degli altri soggetti processuali nell'accertamento del fatto. Il c.d. diritto alla prova è stato oggetto di numerosi interventi riformatori, in quanto la sua disciplina varia con il variare degli scopi cui tende il sistema e con il conseguente ruolo assegnato all'organo giusdicente. Il tema della prova, del suo metodo di selezione, raccolta e valutazione rappresenta, dunque, uno degli elementi distintivi che, tradizionalmente, permettono di definire le caratteristiche di un determinato sistema processuale. È proprio sul versante del diritto delle prove, infatti, che si sviluppa la tensione politica e culturale tra i differenti metodi di accertamento dei fatti: nel processo inquisitorio, l’indagine ufficiosa viene svolta dall'organo giudicante, dominus dell’iniziativa sulla prova; in quello accusatorio, la contesa sulla selezione e raccolta dei mezzi di prova viene guidata dalle parti, in posizione di parità dinnanzi al giudice terzo e imparziale. Il nostro sistema processuale penale ha optato per il c.d. principio dispositivo, in base al quale sono le parti ad essere titolari del potere di acquisizione probatoria, tuttavia, sono previste ipotesi eccezionali e residuali in cui si consente al giudice di intervenire nell'acquisizione delle prove, derogando al principio dispositivo. La tesi si propone di analizzare l’esercizio di tale potere giudiziale nelle diverse fasi del processo, dalle indagini preliminari, all'udienza preliminare ed infine al dibattimento, e far emergere i profili di compatibilità con la Costituzione e, in particolare, con i principi del “giusto processo”.
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