Riassunto analitico
A partire dagli anni ‘70 del Novecento l’Italia diventa la meta di destinazione per molti immigrati in cerca di un futuro migliore e una stabilità economica tanto è vero che inizia a verificare fenomeni migratori di un certo rilievo. Prima del 1974 la disciplina di riferimento in materia in ingresso e di soggiorno del cittadino straniero era composta dal Testo unico di pubblica sicurezza n.733 del 18 giugno 1931, in particolare dagli articoli 142 e seguenti e dal suo regolamento di esecuzione. La prima regolarizzazione di stranieri in Italia fu disposta con le circolari del Ministero del lavoro 2 marzo e 9 settembre 1982. La legge Martelli, provvedimento legislativo di sanatoria disposto con decreto legge e poi convertito in legge (n. 39/1990), conteneva disposizioni urgenti in materia di asilo politico, di ingresso di cittadini extracomunitari disciplinando in modo esaustiva l’intera materia dell’immigrazione. Nel febbraio del 1997 venne varata la riforma della legge Martelli, e cioè la legge n. 40 del 6 marzo 1998 – “Disciplina dell’immigrazione e della condizione dello straniero”, approvata dal governo Prodi. Il Testo Unico è stato modificato in più punti dalla legge Bossi-Fini e dalla legge 222/2002. Questi, insieme al regolamento contenente le norme di attuazione - D.P.R. 394/1999, modificato con D.P.R n. 334/04 - costituiscono la struttura normativa dell’immigrazione nell’ordinamento italiano. La legge Martelli, all’art. 2 comma 3, aveva previsto un ingresso regolamentato degli stranieri extracomunitari (almeno sulla carta); 1.2 La disciplina dell’accesso al lavoro:Trattiamo ora la disciplina dell’accesso al lavoro degli extracomunitari, uno degli aspetti più importanti in materia proprio perché lo svolgimento di un’attività lavorativa costituisce uno dei presupposti essenziali per l’ingresso e la permanenza di un cittadino straniero su territorio nazionale. Sono previste delle discipline diverse a seconda che si tratti di un’accesso per i lavoro subordinato, autonomo, professionisti o lavoro stagionale. La richiesta del datore di lavoro può essere nominativo e numerica e a segiuto della presentazione delle varie documentazione viene rilasciato dallo sportello unico l’autorizzazione. Il contratto di soggiorno è la novità fondamentale introdotta dalla legge Bossi-Fini all’art 5-bis: esso costituisce il presupposto necessario ai fini della concessione del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinata. con durata strettamente collegata al contratto di soggiorno stesso.CAPITOLO 2 L’IMPIEGO DEGLI EXTRACOMUNITARI IRREGOLARI E I LORO DIRITTI .Il lavoro sommerso deve comprendere sia il lavoro occultato, invisibile dal punto di vista giuridico sia il lavoro meramente oscurato che se pur visibile al diritto lo è in modo distorto per precise scelte di entrambi. Il fenomeno del lavoro sommerso riguarda sia i lavoratori italiani/comunitari e extracomunitari ma coinvolge di più quest’ultimi, in quanto fasce marginali e deboli del mercato del lavoro. Per quanto concerne il regime sanzionatorio, il testo unico dell’immigrazione all’art 22 punisce il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri senza un valido titolo di soggiorno, ovvero permessi di soggiorno scaduti, annullati o revocato con la reclusione da sei a tre anni cumulativamente all’ammenda di 5000 euro per ogni lavoratore impiegato. Il venir meno del permesso di soggiorno costituisce cause di impossibilità della prestazione.2.2 I diritti particolari dei lavoratori .
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