Riassunto analitico
La disciplina del contratto a termine ha subito nel tempo diversi interventi di modifica. Oggi, il contratto a tempo determinato è disciplinato dal Jobs Act (d.lgs. n.81 del 2015), modificato in seguito dal c.d. Decreto Dignità (d.lgs. n.87 del 2018 trasformato in l. n.96 del 2018), per quanto riguarda i limiti di durata e le causali: è stato infatti reintrodotto l’obbligo per il datore di lavoro di indicare una delle cause previste dalla legge nel caso in cui il rapporto di lavoro duri più di 12 mesi. Restano fermi i limiti quantitativi. L’importanza che viene data ai limiti e alle cause previsti dalla legge deriva dal fatto che sia la legislazione europea che quella nazionale prevedono che la forma comune di rapporto di lavoro sia quella a tempo indeterminato. Come si è accennato, i principali limiti all’apposizione del termine sono quello di durata e il numero complessivo di contratti stipulabili. Molto sinteticamente si può affermare che il primo (art.19) consente l’apposizione del termine senza bisogno di una causale per un periodo massimo di dodici mesi, superati i quali è necessario indicare una delle due causali previste dallo stesso articolo 19; il contratto a termine non può comunque superare i ventiquattro mesi. Il secondo limite (art.23), prevede, in via generale, che ogni datore di lavoro possa assumere a tempo determinato un numero massimo di lavoratori che corrisponde al 20% del numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al 1° gennaio dell’anno di assunzione. Entrambe le disposizioni consentono ampi margini di deroga alla contrattazione collettiva. L’impugnazione del contratto a tempo determinato deve avvenire entro 180 giorni dalla cessazione del singolo contratto (art.28 co.1), con le modalità previste dall’art.6 della l. n.604 del 1966. Le principali sanzioni applicabili al datore di lavoro sono di carattere amministrativo; è inoltre prevista la trasformazione del contratto in contratto a tempo indeterminato ad esempio nei casi di mancato rispetto degli intervalli tra un contratto e l’altro, di mancata indicazione della causale, di inesatta indicazione della causale e di causale non veritiera.
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