Riassunto analitico
Il seguente elaborato tratta dell’istituto dell’incidente probatorio, regolato nel titolo VII del libro V del codice di procedura penale. Esso è configurato come uno spazio processuale che si apre innanzi al giudice delle indagini preliminari ed è destinato alla formazione anticipata della prova rispetto al dibattimento. Tale istituto consiste in una deroga al principio generale tipico del processo accusatorio in forza del quale la prova si forma, secondo i criteri di oralità e concentrazione, nel dibattimento, nel contraddittorio fra le parti, innanzi ad un giudice terzo chiamato a decidere. Uno dei caratteri fondamentali dell’istituto consiste, pertanto, nell’eccezionalità, in quanto è possibile farvi ricorso entro limiti tassativamente stabiliti e quando sussiste la comprovata necessità di assicurare in via anticipata la formazione della prova. La ratio dell’istituto si basa sul contemperamento di due opposte esigenze: la necessità di evitare una reintroduzione dell’«istruzione formale» e la necessità di predisporre un meccanismo processuale atto ad evitare, durante le indagini preliminari e nel corso dell’udienza preliminare, il rischio di dispersione di prove non rinviabili al dibattimento. Il connotato tipizzante originario dell’istituto era individuato nella non rinviabilità degli atti dal medesimo contemplati, mentre successivamente vari interventi legislativi hanno sostanzialmente modificato tale indicazione. Un’espansione dei casi di utilizzabilità dell’incidente probatorio è stata determinata dalla legge 15 febbraio 1996, n. 66: è stata infatti prevista la possibilità di accesso all’incidente probatorio, anche al di fuori del presupposto della non rinviabilità, quando si tratta di procedere all’audizione di minori per reati di natura sessuale. Altre pronunce hanno ampliato l’utilizzo dell’incidente probatorio: si pensi all’art. 4, comma 1, della legge 7 agosto 1997, n. 267, il quale ha soppresso dalle lett. c) e d) del comma 1° dell’art. 392 c.p.p. le parole «quando ricorre una delle circostanze previste dalle lett. a) e b)», rendendo così sganciata da ogni presupposto la richiesta di assumere con incidente probatorio l’esame della persona sottoposta alle indagini su fatti riguardanti la responsabilità altrui ovvero l’esame delle persone indicate nell’art. 210 c.p.p. Un altro passo di incentivazione dell’istituto è stato apportato dalla sentenza della Corte Costituzionale 10 marzo 1994 n. 77, con cui si è esteso anche alla sede dell’udienza preliminare la possibilità di ricorso all’incidente probatorio, riconoscendo in tal modo il diritto dell’imputato alla prova anche in tale ambito.
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