Riassunto analitico
Uno dei principali conflitti di interesse all'interno del rapporto lavorativo emerge dall'interesse del datore di lavoro di controllare i propri dipendenti e dalla necessaria tutela dei diritti della persona del lavoratore, della sua dignità e riservatezza così il legislatore ha cercato di bilanciare ambedue gli interessi, in quanto entrambi trovano un fondamento costituzionale. L'emanazione dello Statuto dei Lavoratori risale al 1970: per la prima volta si iniziava a parlare di tutela della privacy e della riservatezza dei lavoratori garantendo a quest'ultimi l'effettivo godimento dei diritti e delle libertà fondamentali. La normativa statuaria è stata oggetto di modifica solo nel 2015 con il cosiddetto Jobs Act (art. 23 D.Lgs. n. 151/2015), una riforma che deve essere considerata come una necessaria opera di aggiornamento per rendere attuale una normativa che era diventata ormai obsoleta. Nel seguente elaborato ci si è soffermati sul concetto di controllo datoriale e sulla figura del lavoratore subordinato e in particolare si è approfondita la disciplina prevista all'articolo 4 dello Statuto dei lavoratori del 1970, disposizione in cui per la prima volta, nell'ordinamento italiano, sono stati disciplinati i controlli a distanza. Il contemperamento dei due interessi contrapposti non risulta garantito solamente da tale legge del 1970, ma anche dal Codice per la protezione dei dati personali (noto come Codice della privacy) e dal Garante per la protezione dei dati personali (noto come Garante per la privacy) e naturalmente dal cosiddetto Jobs Act con le sue specifiche norme correttive. Ma si è pure ragionato sul progresso tecnologico degli ultimi vent'anni a seguito del quale nuove tecnologie sono presenti in qualsiasi luogo lavorativo dando vita a nuovi conflitti che cercano puntualmente diverse soluzioni giuridiche, in quanto, come qualsiasi diritto, anche il diritto del lavoro deve tenere conto delle trasformazioni della società e in generale della realtà che intende regolare. D’altronde, lo scenario tecnologico che ha visto nascere la norma esaminata era dominato, quando ad apparecchiature, da telecamere aziendali a circuito chiuso. Il legislatore del 1970 non poteva immaginare, nemmeno lontanamente, che sarebbe sorta l’esigenza di adattare l’art. 4 St. Lav. a un contesto capitanato da una tecnologia nettamente più avanzata, si pensi a strumenti come internet, posta elettronica o sistemi di geo-localizzazione.
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