Riassunto analitico
La presente tesi propone uno studio di fattibilità della prededuzione nel concordato preventivo. Vedremo, dunque, in questo manoscritto le plausibili teorizzazioni a cui si potrà pervenire, considerando che vi sono più articoli disciplinanti la prededuzione. Sebbene dal punto di vista testuale, logico-funzionale e sistematico, per le norme che prevedono espressamente la prededucibilità del crediti nel concordato è meno arduo sostenerne tale qualifica all’interno del medesimo, con riferimento all’ipotesi di prededuzione più generale prevista dall'art. 111 l’assunto diventa più vulnerabile. Da un lato, infatti, la norma in discorso fa riferimento ai crediti sorti in occasione e in funzione “delle procedure concorsuali”, riferendosi anche ai crediti sorti in occasione e in funzione del concordato preventivo. Dall'altro, l'art. 169 non include nell'elencazione delle norme applicabili alla procedura di concordato preventivo né l'art. 111, né il successivo art. 111-bis che prevede, in caso di capienza dell'attivo, la soddisfazione al di fuori del procedimento di riparto dei crediti prededucibili liquidi, esigibili e non contestati per collocazione e ammontare “sorti nel corso del fallimento”. Vi è, pertanto, da chiedersi se sia applicabile estensivamente quanto previsto ex art. 111-bis anche ai crediti sorti nel corso “delle procedure concorsuali”, allineandone così il disposto a quanto previsto dall'art. 111. Tale interrogativo nasce evidentemente dalla non perfetta coincidenza tra quanto previsto dall'art. 111 e la previsione di cui all'art. 111-bis, da cui dovrebbe desumersi che esistono crediti prededucibili sorti in funzione e/o in occasione di procedure concorsuali anteriori al fallimento che, tuttavia, non possono essere oggetto di soddisfazione anticipata al di fuori del procedimento di riparto, in quanto non “sorti nel corso del fallimento”. Un’ interpretazione letterale e rigorosa di tali disposizioni porterebbe a negare la possibilità di un pagamento immediato dei crediti prededucibili anteriori al fallimento, ivi inclusi quelli sorti anteriormente a procedure concorsuali e a queste funzionali, come i crediti del professionista per l'assistenza prestata al debitore per il deposito della domanda di concordato preventivo, sorti non solo prima del fallimento, ma anche prima del concordato.
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