Riassunto analitico
Il presente elaborato si propone di analizzare due nuovi strumenti di composizione della crisi d’impresa, recentemente introdotti dal D.L. 27 giugno 2015, n. 83, convertito con modifiche in L. 6 agosto 2015, n. 132. In particolare, viene trattato l’art. 182 septies di nuovo conio, il quale dal comma primo al quarto disciplina gli accordi di ristrutturazione con intermediari finanziari, mentre nei restanti quattro delinea le caratteristiche della convenzione di moratoria – anche se il comma settimo detta una disciplina comune ad entrambi gli istituti -. A questa struttura normativa corrisponde la divisione testuale del presente elaborato, il quale si apre con una contestualizzazione storica e generale degli accordi di ristrutturazione “ordinari” ex art. 182 bis Legge Fallimentare, fino a giungere ad enunciare le possibili ragioni della scelta del legislatore di introdurre questa nuova tipologia di strumento negoziale di composizione della crisi, rappresentato proprio dagli accordi di ristrutturazione di cui all’art. 182 septies Legge Fallimentare, al quale è interamente dedicato il secondo capitolo dell’elaborato. Successivamente, gli elementi caratteristici e la disciplina applicativa della convenzione di moratoria vengono interamente trattati nel terzo capitolo, sino a giungere ad un accenno alle principali novità in campo di disposizioni penali applicabili a questi nuovi istituti al quarto. In particolare, per quanto riguarda la convenzione di moratoria viene dato rilievo alla questione riguardante la facoltà di divisione dei creditori in categorie, alla nuova tipologia di attestazione richiesta al professionista, al tipo di controllo che deve effettuare il Tribunale in caso di opposizione alla convenzione. Inoltre, viene trattato il tema dei limiti alle prestazioni estensibili ai creditori non aderenti ad un accordo di ristrutturazione o ad una convenzione di moratoria di cui all’art. 182 septies Legge Fallimentare. Infine, nelle conclusioni si è cercato di condurre una completa disamina sulle prospettive future di applicazione concreta della norma in questione, con particolare attenzione alle possibilità di funzionamento e di successo della stessa nella prassi ed all’ipotesi che il limite di applicazione soggettivo insito nella norma venga meno.
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