Riassunto analitico
La sospensione del processo esecutivo è stata recentemente oggetto di numerosi interventi riformatori, dopo oltre quarant'anni di assoluta indifferenza del legislatore verso la tematica. Essa comporta un arresto nella sequenza degli atti che costituiscono il procedimento durante il quale nessun atto esecutivo può essere compiuto, salva diversa disposizione del giudice. Con la tesi in oggetto, dopo una breve disamina dell'evoluzione storica a partire dal codice Pisanelli, l’istituto viene analizzato seguendo quale criterio discretivo la fonte da cui promana. Difatti la sospensione può essere frutto di un provvedimento del giudice dell’esecuzione, quando l’istanza viene presentata ad esecuzione già iniziata, dunque una sospensione che opera internamente al processo esecutivo. Diversamente , quando il procedimento esecutivo non sia ancora in essere, la parte che intende evitare che questo abbia inizio potrà presentare istanza di sospensione al giudice dell’opposizione che sempre con ordinanza potrà ordinare la sospensione. In questo caso la sospensione produce si i suoi effetti sul processo esecutivo, ma dall’esterno, ecco perché viene qualificata sospensione esterna. In questo ambito si colloca anche il fenomeno dell’ inibitoria; essa raggruppa le numerose ipotesi nelle quali la legge rende possibile l’adozione di un provvedimento sospensivo dell’efficacia esecutiva o dell’esecuzione di un altro provvedimento giudiziale, per il tempo necessario alla decisione dell’impugnazione. Sicché si tratta di una sospensione sempre esterna al processo esecutivo , ma emanata dal giudice dell’impugnazione. Infine viene analizzata la sospensione legale, ossia operante ope legis senza che sia necessario un provvedimento giudiziario. Seguendo questa classificazione i vari tipi di sospensione verranno analizzati alla luce dei nuovi interventi normativi, senza tralasciare una breve analisi anche della disciplina previgente ove necessaria a comprendere le problematiche sollevate da dottrina e giurisprudenza che hanno reso necessario l’intervento del legislatore; verranno messe in luce le differenze, ma anche le similitudini, dei vari tipi di provvedimento, analizzate le problematiche che tuttora sollevano tentando di fornire una soluzione esaustiva, il tutto senza accennare ai profili procedurali che verranno trattati in un apposito capitolo, in un tentativo di separazione tra piano sostanziale e procedurale.
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