Riassunto analitico
Il giudizio direttissimo è un istituto disciplinato dal codice di procedura penale, nell’ambito dei procedimento speciali, previsto come mezzo per il raggiungimento di quell’ideale di una giustizia celere e decisiva in ipotesi tassativamente predeterminate dal legislatore, tali per cui si denota la possibilità di procedere direttamente al dibattimento in giudizio, saltando l’udienza preliminare e contraendo al massimo le indagini preliminari. Le sue caratteristiche dunque si mostrano tendenzialmente differenti dal procedimento ordinario, come la previsione di termini processuali più brevi e di contrazioni di intere fasi giudiziali al fine di implementare quella sua ratio acceleratoria e deflativa del procedimento. Nel discernimento di questo procedimento semplificato si cercherà quindi di profilare e tratteggiare i suoi aspetti più significanti e controversi da diversi punti di vista (sia storici che attuali), seguendo il filo rosso della sua evoluzione sistematica e operativa fino alla sua attuale applicazione processuale, che si muove in bilico tra il sistema accusatorio – evidente nella compressione delle indagini preliminari caratterizzate da segretezza e nel dibattimento nel contraddittorio tra le parti come unico filone processuale – e quello inquisitorio – visibile invece nella diminuzione degli spazi di garanzia, come la riduzione del termine per la difesa e la mancata presenza dell’udienza preliminare. La disamina inoltre si concentrerà sui presupposti applicativi dell’istituto tramite i quali, ravvisando in questi l’evidenza probatoria qualificata richiesta ai fini dell’instaurazione del giudizio direttissimo, si consentirà al pubblico ministero di accelerare il corso del procedimento, “eludendo”, per così dire, l’udienza preliminare, passando direttamente al giudizio dibattimentale. L’arresto compiuto in flagranza di reato convalidato nell’apposita udienza entro quarantotto ore dall’arresto o entro trenta giorni dalla convalida dello stesso, il consenso delle parti, la confessione dell’imputato nell’ambito dell’interrogatorio e, in ultimo, in caso di allontanamento d’urgenza dalla casa familiare, sono i presupposti che delineano in maniera netta il concetto di evidenza probatoria qualificata, grazie al quale si vuole evitare scelte discrezionali da parte del pubblico ministero, che è il soggetto processuale a cui spetta di dare l’impulso per il rito, impedendogli dunque di agire secondo la sua mera volontà. Procedendo nell’analisi dell’istituto, i profili dinamici del giudizio direttissimo mutano in conseguenza della sua natura acceleratoria, prevedendo infatti un procedimento concentrato esclusivamente nel dibattimento in contraddittorio tra le parti, senza accedere al precedente filtro dell’udienza preliminare, individuando e criticando tutte le opinabili scelte del legislatore per adeguare istituti del procedimento ordinario – quali il fascicolo per il dibattimento, la contestazione dell’imputazione, la controversa natura degli avvisi concernenti la concessione del termine di difesa e accesso ai riti premiali, la citazione dei testimoni, la presentazione e citazione dei testimoni – nell'ambito del procedimento speciale de qua. Infine sarà trattato il fondamentale strumento della restituzione degli atti al pubblico ministero, con il quale l’organo giudicante potrà ordinare una regressione del processo alla fase precedente delle indagini preliminari, ogni qualcosa questi ravvisi la presenza di “un’anomalia” in riferimento ad una effettiva e concreta esistenza dei presupposti legittimanti il giudizio direttissimo.
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