Riassunto analitico
Il ricorso alle procedure di composizione negoziale delle crisi d'impresa (nel caso di specie, al concordato preventivo) viene incentivato, tra gli altri, dall'istituto giuridico della prededuzione dei crediti derivanti da finanziamenti bancari erogati nell'ambito della procedura di concordato preventivo. In via preliminare viene esaminato il fondamento giuridico-normativo della prededuzione, ossia l'art. 111, co. 2, l. fall., alla luce dei più recenti orientamenti della dottrina e della giurisprudenza per poi passare in rassegna il quadro normativo di riferimento, dal quale emergono numerose fattispecie di crediti prededucibili da finanziamento (cfr. d.l. 78/2010, convertito dalla l. 122/2010; il decreto Sviluppo 83/2012, convertito dalla l. 134/2012 ed, infine, il d.l. 83/2015, convertito dalla l. 132/2015). In particolare, premessi brevi cenni sulla disciplina del concordato preventivo, vengono prese in considerazione le tipologie di finanziamenti previste dalla legislazione concorsuale, con riferimento al concordato preventivo, mettendo in luce i profili applicativi della prededuzione, a partire dalla fase antecedente all'ammissione al concordato (ossia, i finanziamenti ponte di cui all'art. 182-quater, co. 2, l.fall), per poi esaminare la nuova finanza erogata nel corso della procedura (i finanziamenti interinali e i finanziamenti interinali urgenti di cui all'art. 182-quinquies l. fall.) sino alla fase propriamente esecutiva del concordato omologato dal tribunale (i finanziamenti esecutivi di cui all'art. 182-quater, co. 1, l. fall.). Dopo aver affrontato i profili problematici che emergono dalla disciplina normativa menzionata, vengono esaminati i rapporti intercorrenti tra le procedure concorsuali di concordato preventivo e di fallimento, ala luce della teoria della consecuzione delle procedure concorsuali. Invero, è ormai pacifico che al fine di incentivare gli istituti di credito a erogare risorse finanziarie a un'impresa in concordato, logico presupposto è che i creditori bancari possano godere di una tutela rafforzata, anche qualora la proposta concordataria non dovesse andare a buon fine e sfociare in una procedura fallimentare. Sotto questo profilo, vengono messi in luce i difetti della normativa fallimentare, che ancora non riconosce espressamente il carattere prededucibile ai crediti da finanziamenti bancari erogati nell'ambito della procedura concorsuale minore, dando vita a divergenti orientamenti dei giudici di merito, nel caso di successivo fallimento dell'imprenditore, per poi concludere valutando se le recenti riforme siano in grado davvero di risolvere il problema della stretta del credito per le imprese, che intendono accedere alle procedure concorusali (il c.d. credit crunch concorsuale).
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