Riassunto analitico
L’approfondimento dell’evoluzione dell’istituto della separazione personale dei coniugi, con una prospettiva comparativa tra diritto civile e diritto canonico, offre un’analisi dettagliata sulle normative che disciplinano i profili processuali, gli effetti personali e patrimoniali tra i coniugi. Lo studio della separazione coniugale, specialmente nell’ambito del diritto canonico, ha radici storiche che risalgono a diversi secoli fa. L’istituto in esame trae origine dal matrimonio, quale istituto originariamente concepito come l’unione indissolubile dell’anima e del corpo. Il fine primario del matrimonio canonico è la procreazione e l’educazione della prole, secondo i principi cattolici. Il matrimonio giuridico, invece, conferisce all’atto matrimoniale un valore legale, legittimando l’istituto della separazione giudiziale e consensuale. Le prime considerazioni sulla separazione coniugale sono mosse da cause che rendano improcedibile la convivenza matrimoniale e che pregiudichino l’interesse della prole. Già in epoca medievale, molti giuristi iniziarono ad interrogarsi sull’indissolubilità del vincolo coniugale e sulle possibili cause di separazione dei coniugi. In questo contesto, risultò innegabile l’incidenza della disciplina canonica in ambito civilistico. Tuttavia, i canonisti mossi dalla necessità di salvaguardare la religione, tentarono di introdurre “De separatione manente vinculo”, cioè una separazione coniugale in permanenza del vincolo matrimoniale. Tale separazione canonica, rendeva possibile un allontanamento corporale ma non spirituale tra i coniugi, solo in “extrema ratio”. La disciplina della separazione coniugale è stata influenzata dai Patti Lateranensi, sottoscritti tra il Regno d’Italia e la Santa Sede nel 1929. In particolare, il Concordato riservò alla Chiesa Cattolica la giurisdizione ecclesiastica in materia di nullità matrimoniale, con conseguente riconoscimento degli effetti civili al matrimonio canonico. Tale disposizione garantì una competenza esclusiva dell’ordine ecclesiastico, in materia matrimoniale. Tuttavia, il Concordato del 1929 venne riformato nel 1984. La disciplina matrimoniale venne influenzata dai principi Costituzionali, e in modo particolare, dal principio di laicità statale. Il codice civile, dopo la legge n. 898 del 1970 (legge sul divorzio), abbandonò il dogma dell’indissolubilità e accolse il principio di libertà di scelta, abbandonando i retaggi culturali delineati dalla visione di una patria potestà. Da un punto di vista canonico, con la riforma del codex juris canonici, vennero disciplinati anche i profili processuali, determinando un processo parallelo dinanzi una richiesta di nullità matrimoniale. Nello specifico, la richiesta di nullità è una dichiarazione di invalidità del matrimonio secondo le leggi canoniche. L’approfondimento dell’istituto della separazione personale dei coniugi, offre un’analisi dettagliata anche dei profili processuali civili e canonici vigenti. Così, il d.lgs. n.148/2022 (c.d. riforma Cartabia), ha introdotto un “rito unificato”, per mezzo del quale è possibile presentare una domanda congiunta di separazione e divorzio davanti al giudice relatore. Il d.lgs. n. 148/2022 riformò il processo di separazione coniugale, eliminando la struttura bifasica e la centralità del presidente del tribunale. Le leggi statali segnarono definitivamente la crisi, e la conseguente rottura, del principio di indissolubilità matrimoniale. Viceversa, l’ordine ecclesiastico rimase legato ad un principio di indissolubilità del vincolo coniugale, legittimando solo in “extrema ratio”, una separazione personale mediante un procedimento amministrativo o giudiziario canonico.
|