Riassunto analitico
La stampa gode di una tutela rafforzata rispetto alle altre forme di manifestazione del pensiero. Essa, infatti, non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure e il sequestro degli stampati è possibile solo secondo le modalità e con le limitazioni stabilite, in primo luogo, dalla stessa Costituzione. Il concetto di stampa ha conosciuto, nel corso del XX secolo, una evoluzione normativa e giurisprudenziale, derivante dal progressivo ampliamento delle forme di informazione suscettibili di rientrare nella nozione. Appare doveroso dunque ricercare quali siano i requisiti individuabili nei siti Internet al fine della loro qualificazione come stampa in attesa che il legislatore affronti il tema in modo specifico. Al riguardo è necessario premettere come in tale indagine assumano rilevanza non la “forma” (siti web, forum, blog) scelta dal comunicatore per perseguire l’attività informativa, bensì i caratteri di quest’ultima suscettibili di operare una cesura tra esercizio del diritto di manifestazione del proprio pensiero e attività professionale di informazione su temi di rilevanza pubblica. Mentre infatti all’ esercizio dell’espressione del pensiero in quanto tale non è dato chiedere alcuna attendibilità o referenzialità in quanto esercizio di un diritto non funzionale, l’attività di informazione, pur essendo essa stessa esercizio della libertà di manifestazione del pensiero, rappresenta un autorevole strumento di formazione della pubblica opinione. È oramai opinione concorde che l’obiettività dell’informazione venga garantita non dall’esercizio di un controllo dei contenuti della stessa, bensì da un sistema concorrenziale e pluralista dei mezzi di informazione che consenta a ciascun individuo di attingere le notizie da più fonti e di valutarne, se interessato, la veridicità e il grado di approfondimento. Il presente lavoro affronta proprio la questione dell’applicabilità della disciplina di cui all’art. 21 Cost. prevista per la stampa all’informazione diffusa on line. Riflettendo sulla natura e sulle caratteristiche dei nuovi strumenti dell’informazione e sulla disciplina ad essi applicabile, mediante un’analisi della normativa vigente nazionale ed in parte sovranazionale, sono analizzate le questioni relative alla libertà di manifestazione del pensiero, alla definizione di “stampa”, al diritto di cronaca, all’applicabilità del sequestro preventivo e dell’obbligo di registrazione della testata, nonché i profili concernenti la responsabilità, con riferimento sia alla responsabilità del direttore di una testata cartacea che alla responsabilità del direttore di un giornale on line, e infine del provider. Verificare quali siano i caratteri assumibili dalla stampa telematica si rende necessario infatti non solo per valutare se le si possano applicare le disposizioni attualmente vigenti ma soprattutto per l’individuazione del regime sanzionatorio qualora Internet venga utilizzato per la commissione di reati di opinione, in particolare ingiuria e diffamazione. La presente trattazione, tramite il contributo di sentenze recenti ma anche storiche e l’analisi di nuove prospettive legislative, cerca di rispondere ai vari quesiti che lo sviluppo dell’informazione professionale in Rete pone sempre più evidentemente ed urgentemente, rendendo ormai improcrastinabile l’intervento del legislatore per colmare i vuoti in subiecta materia.
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