Riassunto analitico
Lo scopo del presente studio è analizzare l’interrogatorio della persona sottoposta ad un procedimento penale da due diverse angolazioni: la prima, di carattere storico-dinamico, volta ad illustrare l’evoluzione dell’istituto nei diversi sistemi processuali sino all’approdo ad un corpo di garanzie che limitano il potere di imperio dello Stato nel momento in cui persegue cittadini sospettati di aver commesso uno o più reati; la seconda, di carattere statico, diretta ad inquadrare l’istituto, ad approfondirne la disciplina e a mostrarne le declinazioni nelle varie fasi processuali. Dal primo punto di vista, si può osservare che per secoli, a causa della carente considerazione di cui godeva la presunzione di innocenza, la ricostruzione operata in giudizio si fondava sul presupposto che l’imputato conosce meglio di chiunque lo stato dei fatti e che le prove che si ricavano dalla bocca del colpevole sono sempre le più proprie a produrre nel pubblico un sentimento uniforme di convinzione. Ecco allora che il sistema inquisitorio considera l’imputato come il custode di una verità da spremere, con il corollario che ogni mezzo ad eruendam veritatem, tortura inclusa, trovava la sua ragion d’essere nel fine superiore di raggiungere una verità oggettiva, assoluta e inconfutabile, in spregio di regole e controlli procedurali. Con il sistema accusatorio cambia specialmente lo status della persona nei cui confronti si procede che diviene un soggetto titolare di diritti e garanzie in alcun modo tenuto a collaborare alla propria condanna. Tuttavia, le legislazioni dell’Europa continentale si sono adeguate definitivamente al modello garantista, annunciato in sede teorica, solo intorno al XX secolo, in concomitanza con l’adozione delle Carte internazionali dei diritti dell’uomo; diversamente, nel mondo anglosassone, già nel 1791 il V emendamento della Costituzione federale degli Stati Uniti d’America enuncia che “nessuno … può essere obbligato, in qualsiasi causa penale, a deporre contro sé medesimo”. Dal secondo punto di vista, si tenga presente l’art.2 della legge delega per il codice di procedura penale (l. 16 febbraio 1987, n.81) che afferma che “il codice di procedura penale deve attuare i principi della Costituzione e adeguarsi alle norme delle convenzioni internazionali ratificate dall’Italia e relative ai diritti della persona e al processo penale” e che, in specie, al n.5 impone “la disciplina delle modalità dell’interrogatorio in funzione della sua natura di strumento di difesa”. Sotto quest’ultimo profilo tuttavia, si osserverà che l’interrogatorio ha anche un’innegabile natura di mezzo di prova. Inoltre, si esplorerà lo svolgimento dell’istituto dalla fase delle indagini preliminari sino alla sua trasformazione in esame dibattimentale in contraddittorio, vicenda che segna il passaggio ad uno strumento di difesa più limitato; ciò nonostante si tenga in considerazione che, a seguito dell’esercizio dell’azione penale, gli strumenti acquisitivi delle conoscenze dell’imputato, l’interrogatorio e l’esame, con l’unica eccezione dell’interrogatorio di garanzia del soggetto in vinculis, divengono atti volontari che si possono compiere solo per scelta o previo consenso dello stesso imputato.
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Abstract
The purpose of this study is to analyze the questioning of the person subjected to a criminal proceeding from two different angles: the first, of a historical-dynamic nature, aimed at illustrating the evolution of the institution in the different procedural systems up to the arrival at a body of guarantees that limit the power of the State when it pursues citizens suspected of having committed one or more crimes; the second, of a static nature, aimed at framing the institution, deepening its discipline and showing its declinations in the various procedural stages.
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