Riassunto analitico
Il vertiginoso processo di sviluppo dell’economia digitale ha posto, dinnanzi a plessi normativi differenti, nuove e difficili sfide. Le imprese operanti in questo settore, ed in particolare le cosiddette big tech, stanno ridefinendo i tradizionali concetti di concorrenza, tutela della privacy e tutela del consumatore in un contesto sempre più liquido e a vocazione globale. La presente tesi vuole analizzare il rapporto esistente tra le big tech e le autorità antitrust; rapporto che è mutato (e sta mutando) durante gli ultimi anni, in particolar modo nel territorio europeo. Innanzitutto, si considererà un sottoinsieme delle big tech, il gruppo delle GAFAM, preso a modello di riferimento, per descriverne le peculiarità e per sottolineare le principali determinanti dell’economia digitale, in particolare il ruolo delle piattaforme (e i relativi fenomeni dei rendimenti di scala e degli effetti di rete) e quello dei big data; si utilizzerà, inoltre, l’ipotesi del “moligopolio” per tentare di catturare le dinamiche concorrenziali del settore. Successivamente, si focalizzerà l’attenzione sul ruolo centrale e determinante che hanno assunto oggi i data. L’analisi verrà condotta tramite un’esposizione delle loro caratteristiche economiche e del peso che possono assumere in sede di pronunciamenti antitrust; si vedrà come l’argomento sconfini necessariamente nell’ambito della tutela della privacy e, più specificamente, della tutela dei dati personali. A tal riguardo, ci sarà infatti un focus sull’impianto del Regolamento generale sulla protezione dei dati (RGPD) e su una sua norma, il diritto alla portabilità dei dati, in quanto direttamente collegabile al mercato digitale e alle sue dinamiche competitive. La presentazione del Regolamento permetterà, infine, di analizzare nel dettaglio la causa, tutt’ora in corso di svolgimento, intentata dall’antitrust tedesco – il Bundeskartellamt – nei confronti di Facebook, accusata di abuso di posizione dominante nel mercato dei social network per utenti privati in Germania, proprio a partire da una violazione delle norme contenute nel Regolamento. Il caso rappresenta un’importante novità nel panorama regolatorio ed è il riflesso delle mutate esigenze, da più parti invocate, sul ruolo che le autorità antitrust dovrebbero assumere nei confronti delle big tech; infatti, per la prima volta si è cercato di unire discipline fino a questo momento separate: diritto alla concorrenza, tutela dei dati personali e tutela del consumatore. Tuttavia, pochi mesi dopo, la Corte d’appello, l’Oberlandesgericht Düsseldorf, ha paventato seri dubbi di legittimità del provvedimento, sospendendone quindi gli effetti; salvo che un pronunciamento della Corte di giustizia federale, il Bundesgerichtshof, ha rigettato la decisione cautelare della Corte d’appello, sconfessando però anche parte del provvedimento dell’Autorità antitrust. Queste divergenze di vedute sono emblematiche della difficoltà e della complessità delle sfide poste dalle big tech, ma rappresentano un importante dibattito per il futuro del diritto antitrust, anche alla luce delle recenti proposte della Commissione Europea (DSA e DMA) per la regolazione del mercato digitale.
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