Riassunto analitico
La disciplina del sovraindebitamento nasce dalla necessità di avere un riferimento normativo per tutte quelle situazioni che interessano i soggetti che non rientrano nell’ambito di applicazione delle discipline descritte dalla legge fallimentare. Dopo un lungo percorso, finalmente il 27 gennaio 2012 nasce la legge n. 3, che parla di “Disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione delle crisi da sovraindebitamento”, che colma il vuoto normativo lasciato dalla riforma delle procedure concorsuali del 2005. Successivamente, con vari interventi e modificazioni, si giunge ad una nuova versione della legge n. 3/2012, con il decreto-legge 179 del 18 ottobre 2012; attraverso il d.l. 179/2012 il legislatore riesce infatti a rendere la disciplina introdotta dalla legge n. 3/2012 più soddisfacente, ed introduce una nuova procedura. Tale decreto infatti prevedeva la possibilità di ricorrere, a seconda delle situazioni e in riferimento alla normativa, all’accordo di ristrutturazione dei debiti, al piano del consumatore ed alla liquidazione con successivo ed eventuale accesso all’esdebitazione. Ed è proprio l’esdebitazione, una delle più importanti novità introdotte dal d.l. 179/2012. Queste condizioni mostrano una linea educativa adottata dal legislatore, che consente al debitore civile e/o al consumatore di ripartire in modo attivo nell’economia. Di recente poi, la disciplina del sovraindebitamento ha subito nuovamente dei cambiamenti grazie all’introduzione del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, di cui al d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 (aggiornato con le modifiche apportate dal D.lgs. n. 83 del 17 giugno 2022) ed entrato in vigore il 15 luglio 2022. Con il CCII il legislatore ha proceduto ad una revisione della disciplina della crisi da sovraindebitamento, allo scopo di regolare e coordinare l’ormai incessante fenomeno delle crisi delle imprese minori e del debitore civile; la linea adottata dal nuovo D.lgs. ha seguito i principi generali che regolano l’insolvenza e la crisi d’impresa, ottenendo così una semplificazione del sovraindebitamento e un ampliamento dell’esdebitazione. Le novità del CCII in merito alle procedure di composizione della crisi riguardano l’introduzione della ristrutturazione dei debiti del consumatore, del concordato minore, la liquidazione controllata ed infine l’esdebitazione del sovraindebitato incapiente. I soggetti sovraindebitati che decidono di ricorrere ad una delle procedure di sovraindebitamento, devono avvalersi dell’ausilio del gestore della crisi che fa parte dell’organismo di composizione della crisi che è un ente terzo, imparziale e indipendente, al quale ciascun debitore, tra quelli legittimati, può rivolgersi al fine far fronte all'esposizione debitoria con i propri creditori. Per rendere ancora più significativa la ricerca condotta in questo lavoro, si è proceduto ad illustrare un caso pratico riguardante un soggetto imprenditore agricolo che trovandosi in uno stato di sovraindebitamento decide di ricorrere all’accordo di ristrutturazione dei debiti ex l. 3/2012, con l’ausilio del gestore della crisi incaricato dall’Organismo di composizione della crisi.
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