Riassunto analitico
Con le procedure per la certificazione dei contratti, disciplinate dagli artt. 75 e seguenti del D.Lgs. n. 276/2003 e, in parte, modificate dagli artt. 30 e 31, commi da 12 a 15 e 17, della L. n. 183/2010, il legislatore si prefigge lo scopo principale di ridurre il contenzioso in materia di lavoro consentendo alle parti di ottenere la certificazione dei contratti in cui sia dedotta, direttamente o indirettamente, una prestazione di lavoro. Lo scopo del presente lavoro, pertanto, è quello di presentare ed analizzare la fattispecie della certificazione dei contratti di lavoro, anche alla luce dei recenti interventi normativi. La certificazione ha il compito di individuare che vi sia coerenza formale tra la volontà espressa dalle parti stipulanti e le clausole contenute nel contratto da certificare e può essere chiesta in materia di qualificazione del contratto oppure, senza alcun riferimento alla natura del medesimo, sulla genuinità di clausole interne al contratto, ovvero per attribuire una sorta di "legalizzazione" ai contratti di appalto e subappalto ed ai regolamenti interni delle cooperative. L'istituto consente, in particolare, la certificazione dei contratti di lavoro, delle rinunzie e transazioni, del regolamento interno delle cooperative relativamente ai contratti stipulati con i soci lavoratori, dei contratti di appalto di cui all'art. 1655 cod. civ. sia in sede di stipulazione, sia nella fase di attuazione del relativo programma negoziale anche ai fini della distinzione tra somministrazione di lavoro e appalto, delle clausole compromissorie arbitrali di cui all'art. 808 cod. proc. civ., a pena di nullità. Infine, per disposto dell'art. 76 del D.Lgs. n. 276/2003, sono organi abilitati alla certificazione dei contratti di lavoro sei tipologie di commissioni che si differenziano per l'ente presso il quale sono istituite.
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