Riassunto analitico
La continua evoluzione del contesto economico degli ultimi anni, influenza parecchio le decisioni delle imprese, rendendo necessario l’approfondimento delle operazioni che permettono il raggiungimento della struttura ottimale e degli obiettivi che esse si prefiggono. Le operazioni straordinarie rappresentano una naturale risposta ai bisogni di crescita, patrimonializzazione ed avvicendamento generazionale di cui le aziende nel nostro paese sono sistematicamente portatrici. L’intento di questa tesi è di illustrare, i profili fiscali dell’operazione di conferimento societario, analizzando gli articoli 175, 176 e 9 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi. La normativa riguardante tale operazione straordinaria è stata oggetto di svariati interventi legislativi e questo elaborato si pone l’obiettivo di illustrarne l’evoluzione normativa fino alle più recenti disposizioni contenute nella legge 244/2007 e nel decreto 185/2008. Il conferimento d’azienda rientra tra le operazioni fiscalmente neutrali, regolato dall’art. 176 del Tuir, alla stregua di fusioni e scissioni e con esse condivide la disciplina del riallineamento, tramite il versamento di un’imposta sostitutiva. Tale regime di neutralità prevede che il soggetto conferente assuma, quale valore della partecipazioni ricevute, l’ultimo valore fiscalmente riconosciuto dell’azienda conferita, mentre il soggetto conferitario subentri nella posizione fiscale del conferente in ordine agli elementi dell’attivo e del passivo dell’azienda, facendo risultare da apposito prospetto di riconciliazione della dichiarazione dei redditi, i dati esposti in bilancio ed i valori fiscalmente riconosciuti. Nella trattazione è stato approfondito il conferimento di partecipazioni, ai sensi dell’art. 175 del Tuir, quale operazione di carattere straordinario che consente il passaggio indiretto della titolarità di beni della società attraverso il trasferimento delle partecipazioni nel veicolo societario. Con la riforma Finanziaria 2008, l’art. 175 disciplina solamente i conferimenti di partecipazioni di controllo e di collegamento effettuati tra soggetti residenti in Italia, nell’esercizio di imprese commerciali. Prevede inoltre, salvo i casi di esenzione di cui all’art. 87, che ai fini della determinazione della plusvalenza imponibile come “valore di realizzo” occorre fare riferimento al “valore attribuito alle partecipazioni, ricevute in cambio dell’oggetto conferito, nelle scritture contabili del soggetto conferente, ovvero se superiore a quello attribuito alle partecipazioni conferite nelle scritture contabili del soggetto conferitario”. Nell’elaborato in questione, si propone di analizzare la possibile elusività dell’operazione di conferimento con riferimento agli artt. 175 e 176 del Testo Unico. Infine l’articolo 9 del Tuir, fa riferimento al valore normale quale criterio per la determinazione del valore di realizzo, cioè del corrispettivo dell’operazione, equiparandolo in sostanza il conferimento ad una cessione a titolo oneroso. Questo articolo prevede che se l’oggetto del conferimento non è una partecipazione, un’azienda o un ramo d’azienda, l’unico regime fiscale applicabile è quello basato sul criterio del valore normale. Il presente lavoro, si propone di trattare ai fini fiscali, il conferimento di studio professionale, illustrando due interventi dell’Agenzia delle entrate che delineano una situazione particolarmente vantaggiosa. Si parla di conferimento dello studio quando è trasferito non tanto per incassare un corrispettivo, quanto per aggregarsi con altri soggetti e comporta la cessione di una pluralità di beni e di posizioni contrattuali in cui si evidenzia un componente reddituale costituito dal valore attribuito al “portafoglio clienti” definito anche con l’espressione “avviamento professionale”.
|