Riassunto analitico
Il buon esito del concordato preventivo passa per l’apporto di nuove risorse, che in base al momento e alla funzione svolta, sono sottoposte a precisa regolamentazione e garanzie, in modo da impedire alla procedura di arrecare pregiudizio alle ragioni dei creditori. Gli strumenti adottati dal Legislatore nella disciplina ancora in vigore (legge fallimentare), non sempre hanno portato alle stesse conclusioni, richiedendo nel corso degli anni interventi che altro non hanno fatto che complicare e appesantire una situazione già compromessa. L’intervento tanto atteso, per giunta sollecitato dal Legislatore comunitario, aveva come obiettivo quello del “riordino e la semplificazione delle varie tipologie di finanziamento alle imprese in crisi” e “riconosce[re] stabilità alla prededuzione dei finanziamenti autorizzati dal giudice nel caso di successiva liquidazione giudiziale […], salvo il caso di atti di frode ai creditori”. Nonostante la lunga fase di gestazione e i ripetuti interventi correttivi, la normativa, seppur per alcuni versi abbia fatto importanti passi in avanti, sconta indecisioni e scelte non sempre di facile comprensione, al punto da non avere ancora oggi la certezza del credito prededucibile in caso di procedura successiva. Ed anche il riordino e la semplificazione delle varie tipologie di finanziamento può essere messo a processo, in quanto l’offerta proposta nel nuovo quadro non molto si discosta dalla precedente, né per numero, né per finalità d’impiego. Il presente elaborato, dopo una breve disamina dei requisiti e degli adempimenti necessari che conducono alla procedura di concordato preventivo, si lancia in un approfondito confronto delle tipologie di finanziamento dal vecchio al nuovo ordinamento, per poi passare a un approfondimento dell’istituto principe che regge l’impianto della finanza esterna: la prededuzione. Per quanto possa ritenersi ammirevole l’intento del Legislatore di mettere mano a una disciplina lacunosa, difficile è sostenere che l’obiettivo sia stato perfettamente raggiunto.
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