Riassunto analitico
All’interno del seguente elaborato sarà affrontato il tema relativo alla tassazione dei fringe benefits in capo ad i lavoratori subordinati: in particolar modo si procederà, dopo aver provveduto ad esporre i principali elementi relativi all’argomento, ad effettuare una riflessione su particolari aspetti e problematiche individuate attraverso un’analisi delle principali sentenze della Corte di Cassazione e risoluzioni dell’Agenzia delle Entrate. Possiamo dire che negli ultimi anni le aziende, di rilevanti dimensioni stanno, sempre più incrementando l’utilizzo di queste forme di integrazione alla retribuzione al fine di attirare talenti e creare un ambiente lavorativo più produttivo e al tempo stesso più “umano”: i singoli fringe benefits trovano, sempre più spesso, spazio all’interno di sistemi più elaborati quali possono essere i Piani di Welfare aziendale, permettendo così ai singoli lavoratori di poter usufruire di un sempre più crescente numero di agevolazioni. Tale crescente importanza è, inoltre, percepibile dal fatto che il tema risulta essere oggetto di costanti modifiche e aggiornamenti all’interno delle varie Leggi di Stabilità promulgate nel corso degli anni: in particolar modo, con la Legge di Stabilità 2017 sono state introdotte rilevanti decontribuzioni ai premi di produttività i quali potranno essere convertiti in Piani di Welfare, a discrezione del lavoratore. Come verrà specificato all’interno dell’elaborato, i beni e i servizi che possono essere concessi ai dipendenti possono andare a soddisfare un ampio spettro di bisogni: infatti, ci sono categorie che andranno a soddisfare bisogni di maggiore rilevanza come, ad esempio, quello di sicurezza sociale e medico, altri riguarderanno la concessioni di determinati beni utilizzabili quotidianamente dal lavoratore, mentre altri ancora avranno la specifica finalità di aumentare il coinvolgimento nell’attività d’impresa. Uno degli aspetti problematici di cui si andrà a discutere è quello relativo alla determinazione del valore dei beni o servizi concessi dal datore di lavoro al proprio subordinato; dobbiamo quindi innanzitutto specificare il motivo della determinazione di questo valore: infatti, possiamo distinguere principalmente due finalità di calcolo. Una prima finalità risulta essere legata ai fini fiscali e contributivi: il legislatore attraverso l’art. 51 del TUIR ha stabilito le modalità di calcolo del valore dei beni in natura concessi ai dipendenti al fine di determinare la base imponibile, la quale, verrà utilizza per il calcolo delle imposte e dei contributi in capo al soggetto beneficiario. Una seconda finalità risulta essere quella legata alla determinazione dell’effetto di tali concessioni sugli istituti retributivi indiretti; vedremo inoltre che le modalità di calcolo del valore saranno differenti e molto più incerte rispetto a quelle stabile ai fini del calcolo dell’imposte e contributi. Le finalità dell’elaborato sono quelle di porre l’attenzione su quegli elementi che solitamente vengono considerati solo marginalmente o, non vengono considerati affatto, al momento della concessione o della richiesta di un determinato fringe benefit andando a creare i possibili presupposti per future situazioni di scontro tra il dipendente e il datore di lavoro, o tra il datore di lavoro e le varie agenzie pubbliche quali possono essere l’INPS o l’Agenzia delle Entrate
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