Riassunto analitico
Il presente elaborato è suddivisibile in tre fasi principali: una prima incentrata sull’analisi circa la pubblicità ingannevole e le sue fattispecie occulte; una seconda fondata su un esame approfondito in materia di product placement cinematografico; una terza nella quale si propone uno studio circa il rapporto tra media e minori e la tutela legislativa di cui godono gli stessi nel caso di operazioni di product placement . In primo luogo, l’analisi si prefigge, quindi, d’individuare una generale definizione di pubblicità e, più nello specifico, di pubblicità ingannevole. A tale proposito, è d’uopo evidenziare l’importanza del D.lgs. 25 gennaio 1992, n. 74, decreto che non solo propone una prima nozione legale di pubblicità all’articolo 2, (definendola come “qualsiasi forma di messaggio che sia diffuso, in qualsiasi modo, nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale, artigianale o professionale allo scopo di promuovere la vendita di beni mobili o immobili, la costituzione o il trasferimento di diritti ed obblighi su di essi oppure la prestazione di opere o di servizi”) ma che, sempre all’articolo 2, comma 1, lettera b), suggerisce anche un inquadramento della fattispecie ingannevole (definendola come “qualsiasi pubblicità che in qualunque modo, compresa la sua presentazione, induca in errore o possa indurre in errore le persone fisiche o giuridiche alle quali è rivolta o che essa raggiunge e che, a causa del suo carattere ingannevole, possa pregiudicare il loro comportamento economico ovvero che, per questo motivo, leda o possa ledere un concorrente”). Il presente elaborato, propone in seguito una definizione in merito al concetto di pubblicità occulta, procedendo poi a definirne le tre principali tipologie individuate dalla dottrina maggioritaria – ovvero, la pubblicità redazionale, la pubblicità subliminale e il product placement – indagando circa la loro natura e valutandone il profilo di liceità o illiceità delle fattispecie in esame. In secondo luogo, il presente lavoro – attraverso lo studio del D.lgs. 25 gennaio 1992, n. 74, (decreto che, secondo dottrina, avrebbe sancito l’illegalità del product placement) e del D.lgs. 22 gennaio 2004, n. 28, (c.d. Decreto Urbani, volto invece allo sdoganamento della pratica in esame) – mira ad analizzare, nello specifico, il product placement cinematografico (ovvero quella sofisticata tecnica di comunicazione aziendale che consiste nel posizionare un prodotto o un brand all’interno di un contesto narrativo precostituito, che può essere rappresentato da una pellicola cinematografica, televisiva, romanzo, video musicale, videogioco, riuscendo ad integrarsi in esso), esaminandone la definizione e la storia, riassumendone le tipologie principali e infine, approfondendone gli aspetti legali di regolamentazione. Infine, in terzo luogo, la qui presente analisi si propone d’individuare nella normativa vigente le dovute tutele nei confronti dei minori, rispetto alle possibili insidie e agli inganni che potrebbero scaturire in particolare dalla pratica del product placement, pratica che, a oggi, risulta essere particolarmente diffusa.
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