Riassunto analitico
Obiettivo del lavoro è analizzare il recepimento nella legislazione italiana della direttiva europea (dir.2014/17/UE) in merito ai contratti di credito immobiliare ipotecari per l'acquisto di immobili residenziali. Innanzitutto si esaminano le motivazioni che hanno spinto il legislatore europeo a riformare il comparto dei mutui ipotecari e si ripercorre l'iter legislativo che ha condotto alla stesura della direttiva. Emerge come il legislatore comunitario si sia posto un duplice obiettivo: realizzare un mercato unico del credito ipotecario da un lato e, dall'altro, perseguire una sempre maggiore tutela del consumatore, in quanto "contraente debole". Successivamente, si esamina come le nuove norme sono state recepite nell'ordinamento italiano a seguito del decreto legislativo 72/2016 (e all'emanazione della normativa secondaria) e come tali norme si coordinano con quelle già esistenti. In particolare, si è scelto di soffermarsi sull'insieme di regole che i finanziatori devono seguire per garantire una maggiore tutela al consumatore, nell'ottica di una concessione del credito sana e responsabile. Particolare attenzione viene dedicata alla valutazione del merito creditizio del mutuatario, tema che assume un'importanza centrale nell'ottica della prevenzione del sovra-indebitamento del consumatore. Va sottolineato come il valore del bene immobile non debba influire sulla decisioni del finanziatore di concedere credito, in quanto ciò che rileva sono le informazioni fornite dal cliente attinenti alla propria situazione economica e ai propri bisogni; il finanziatore deve poi tenere in conto anche i possibili scenari futuri visto l'impegno a lungo termine che comporta un contratto di mutuo. Tra le disposizioni introdotte, una tra le più rilevanti è la possibile pattuizione tra consumatore e finanziatore di una "clausola marciana", della quale si illustrano i possibili effetti. Emerge poi come il finanziatore sia chiamato, non solo a fornire e raccogliere informazioni dal cliente, ma ad esercitare una vera e propria assistenza al consumatore sia in fase precontrattuale sia nel caso insorgano situazioni di difficoltà ad adempiere da parte del mutuatario.
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