Riassunto analitico
La rivoluzione tecnologica ed informatica che ha caratterizzato gli ultimi decenni di vari paesi del nostro pianeta, ha permesso di cambiare e migliorare la nostra società, ha aumentato le potenzialità dei vari settori economici, ha cambiato radicalmente la vita di molti singoli individui. In che modo e con quale impatto tecnologia e informatica influenzano vita sociale, culturale, lavorativa? E’ opinione diffusa sostenere che l’innovazione tecnologica rappresenti il motore dello sviluppo economico. Parimenti, tanto più alla base del cambiamento si pone una pervasiva diffusione della tecnologia, quanto più si determinano e si acutizzano tensioni in campo sociale e in campo lavorativo. L’interesse del datore di lavoro è, infatti, quello di realizzare pienamente il proprio potere di controllo e vigilanza; viceversa, la pretesa del lavoratore è il rispetto dei propri valori e della propria dignità. Nel contesto attuale, l’imponente e massiccia presenza di tipo strumentale, informatica, digitale all’interno delle aziende, mette a dura prova la tutela della privacy del lavoratore. Una possibile combinazione del difficile intreccio tra rivoluzione tecnologica, informatica, digitale e la sfera economica può fornire risposte alle attuali pressanti richieste del mercato. Ci si trova pertanto di fronte al tentativo di conciliare da un lato bisogni, necessità ed urgenze dell’economia e del mercato e dall’altro lato di tutelare e garantire diritti che incidono direttamente sulla sfera strettamente personale dei singoli individui e lavoratori. Il legislatore italiano si è dimostrato estremamente lungimirante quando, nel 1970 con la legge n. 300 – Statuto dei Lavoratori, all’art. 4 ha anticipato quella che avrebbe rappresentato una vera e propria rivoluzione nel campo tecnologico e informatico: al divieto di utilizzo di impianti di videosorveglianza ha affiancato anche il divieto di utilizzo di “altri strumenti”, disponendo pertanto norme atte a delimitare in modo ampio ed inclusivo e in una futura prospettiva i poteri di controllo del datore di lavoro. Se negli anni ’70 il principale sistema di controllo a distanza poteva essere rappresentato quasi esclusivamente da sistemi di videosorveglianza, l’attuale panorama tecnologico ed informatico, anche attraverso il sistema di reti internet, annulla distanze spaziali e temporali, consentendo controlli potenzialmente ed estremamente invasivi su un elevatissimo numero di lavoratori che si avvalgono di strumenti informatici. D’altro canto, al datore di lavoro si accentua la necessità di effettuare controlli anche e proprio a causa dell’utilizzo di tali strumenti, i quali potrebbero consentire violazioni di regole in materia di rapporto di lavoro e non solo. Ma, come è noto, lo Statuto dei lavoratori si applica soltanto alle imprese che abbiano alle loro dipendenze più di quindici lavoratori: essendo il tessuto economico del nostro Paese sostanzialmente caratterizzato da piccole e medie imprese, con meno di quindici dipendenti, ad una enorme parte del mondo del lavoro lo Statuto non si applica, con il risultato che, negli ultimi decenni, si è venuto a determinare un sistema di mercato del lavoro a doppio binario. Tuttavia, la tutela di valori fondamentali, in particolare il diritto alla riservatezza dei lavoratori, sono oggetto di tutela prima di tutto Costituzionale: ne consegue che il dovuto rispetto di tipo procedurale ha sobbarcato di lavoro, in questi anni, le D.T.L. . Una prima risposta del legislatore italiano si è concretizzata attraverso l’art. 23 del D.lgs. 151/2015 con il quale viene modificato l’art. 4 della legge 300/70. Quanto e come la nuova norma riuscirà a concertare diritti del datore di lavoro, esigenze di mercato e diritti del lavoratore sarà oggetto di studio ed analisi dello scenario che si andrà a delineare.
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