Riassunto analitico
Il presente lavoro analizza l’impugnazione per nullità del lodo, come mezzo di impugnazione di legittimità dell’arbitrato, regolato dagli artt. 828 ss. c.p.c., offrendone una rilettura alla luce delle più recenti novità giurisprudenziali e normative. Accanto ad (ancora) astratti propositi di più generale «razionalizzazione della disciplina dell’impugnativa del lodo arbitrale», già il d.l. 12 settembre 2014 n. 132 (rubricato «Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile»), convertito con modifiche con l. 10 novembre 2014 n. 162, introducendo un nuovo meccanismo di «trasferimento» del giudizio pendente dinanzi alla Corte d’appello «alla sede arbitrale», ha un evidente impatto sul sistema delle impugnazione civili, quindi anche sull’impugnazione del lodo arbitrale. Le recenti novellazioni sulle impugnazioni civili poi, pur non coinvolgendo direttamente il rimedio impugnatorio che qui si considera, andando tutte, in generale, nella direzione di limitare le possibilità di contestazione di una qualsivoglia decisione, per ragioni di sostenibilità della giustizia ovvero per conformarsi ad imposti criteri di ragionevolezza, indirettamente lo hanno coinvolto. Sono del resto sempre minori le chances lasciate nei confronti della gemella sentenza di primo grado: ciò ammette un’ulteriore compressione del diritto di impugnazione del lodo? Obiettivo del presente lavoro, dopo aver appunto offerto una rilettura attualizzante dell’impugnazione per nullità, a partire da una indagine sulla sua natura, non è l’analisi dei dodici motivi di impugnazione del lodo elencati nell’art. 829 c.p.c., ma l’analisi di quei motivi il cui ambito applicativo è più incerto: il caso di lodo che ha deciso il merito «quando il merito non poteva essere deciso» (n. 4), introdotto dall’ultima novella della materia arbitrale, il caso di lodo contrario a precedente lodo non più impugnabile (n. 8), col complesso tema del giudicato arbitrale che fa da sfondo a questo motivo, e la contrarietà del lodo all’ordine pubblico. Sono dunque selezionati e analizzati i motivi di impugnazione dai confini meno decisi, motivi che, proprio per questa ragione, sono stati oggetto di isolate, ma sia pur importanti, pronunce giurisprudenziali (che saranno oggetto di commento). L’analisi del controllo di legittimità dell’arbitrato del presente lavoro si spinge sino al ricorso per cassazione, come mezzo di impugnazione esperibile avverso la sentenza della Corte d’appello resa sul giudizio di nullità del lodo. Si tratta di un terreno non molto battuto dalla dottrina e dalla giurisprudenza, per via della maggiore resistenza del lodo arbitrale alle impugnazioni, ma di grande importanza sistematica. Obiettivo del presente lavoro è proprio analizzare la disciplina del ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d’appello e i poteri della suprema Corte rispetto a tale finale giudizio, provando a rispondere al quesito: rivive il lodo se Corte di cassazione cassa la sentenza di annullamento? L’analisi condotta nel presente lavoro sarà supportata da una comparazione con l’ordinamento francese che, ad esempio, sulla ultima questione posta, offre una soluzione differente da quella italiana, forse più in linea con quell’economia processuale che in arbitrato dovrebbe trovare la sua massima esaltazione.
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Abstract
The present work analyzes the setting aside of arbitral award, regulated by Articles 828 and following of the Italian Code of Civil Procedure, providing for a re-interpretation in the light of the latest decisions of judicial Courts and Italian reforms. Along with a (still) abstract intention of the Italian legislator to “rationalize” this remedy, D.L. 132/2014 (“Urgent measures to out-of-court process and other interventions for the reduction of court backlog”), converted with modifications by Law n. 162/2014, introducing a new mechanism of “transmission” of the case, pending before the Court of Appeal, “to the arbitration proceedings”, has an obvious impact on the system of civil remedies, so even on the setting aside of the arbitral award.
After a re-interpretation of this remedy, starting from a study of its nature, the work does not analyze the twelve grounds of setting aside listed in Article 829 of the Italian Code of Civil Procedure, but only the grounds whose application is more uncertain: the case of award that decided the merits “when the merit could not be decided” (n. 4), introduced by the last reform of arbitration law, the case of an arbitral award which is contrary to a previous arbitral award which is no longer subject to recourse (n. 8), with the complex issue of “res arbitrata” - strictly related to this ground - and the contrast of the arbitral award with the public order.
The analysis of the legitimacy of the arbitration includes also the remedy of the recourse to the Supreme Court, as a means of review of the Court of Appeal’s judgment on setting aside. This topic has not been deeply studied by the doctrine and by case law, because of the general limited ground for attaching an arbitral award. The purpose of this work is precisely to analyze the discipline of the recourse filed with the Court of Cassation against the judgment of the Court of Appeal and the powers of the Supreme Court, trying to answer the question: does the award “survives” in case the Court of Appeal’s decision (of annulment) has been annulled by the Supreme Court?
The analysis will be supported by a comparison with the French law, that, for example, answers to the last question differently than the Italian law, and the French answer seems more coherent to the principle of economy of process that, in arbitration proceedings, should be accentuated.
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