Riassunto analitico
La riforma del Titolo V del 2001 prevede l’inserimento, nell’ordinamento costituzionale italiano, di una clausola di differenziazione, contenuta nell’art. 116, comma terzo, Cost., mediante la quale le Regioni ordinarie possono richiedere “ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia”. Inizieremo ripercorrendo le tappe essenziali che hanno portato all’introduzione dell’art. 116, comma terzo, Cost., nonché i primi tentativi di dare attuazione alla disposizione costituzionale in questione. Alla fine del 2017, tre Regioni, Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna, hanno comunicato al Governo l’intenzione di avviare l’iter che dovrebbe portare all’attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia. Con la firma degli Accordi preliminari, avvenuta il 28 febbraio 2018, è stato raggiunto un primo significativo traguardo nel cammino del regionalismo differenziato. Il focus, poi, si sposterà sul procedimento, e le relative problematiche, del processo attuativo del regionalismo differenziato, qui si metteranno in luce sia le diverse, e talvolta contrapposte, soluzioni delineate dalla dottrina costituzionale, sia le scelte adottate in concreto dagli organi istituzionali coinvolti. La questione di natura procedimentale riguarda: l’individuazione dell’iter istituzionale, tra le quali rientrano, a titolo esemplificativo, la consultazione degli enti locali, la natura dell’Intesa e della legge di differenziazione. Verrà, inoltre, affrontata la possibilità di emendabilità o meno dell’Intesa da parte delle Camere e, più in generale, il relativo ruolo del Parlamento. Si aprirà il dibattito sull’oggetto materiale della differenziazione e la possibilità che una Regione ottenga il trasferimento di tutte e ventitré le materie cui l’art. 116, comma terzo, Cost. fa riferimento. Uno degli argomenti senz’altro più delicati del processo di attuazione dell’art. 116, comma terzo, della Costituzione, riguarda la definizione delle risorse finanziarie a sostengo dell’autonomia differenziata. Al riguardo, è emersa, inoltre, l'esigenza del rispetto del principio della necessaria correlazione tra funzioni e risorse. Una volta individuate le competenze e le funzioni che, in base alla specificità della singola Regione, costituiscono l'oggetto dell'attribuzione di maggiore autonomia, vanno definite le risorse da riconoscere alle Regioni per lo svolgimento dei nuovi compiti, sulla base di parametri oggettivi quali i costi standard o dei fabbisogni standard. Tuttavia, la problematica alla base nella questione delle risorse finanziarie è la mancata definizione da parte dello Stato di LEP/LEA sulle competenze devolute. La determinazione dei LEP/LEA è, infatti, essenziale non solo per il riparto, ma anche per il monitoraggio, dato il finanziamento riconosciuto, dei livelli quantitativi e qualitativi dei servizi forniti dalle Regioni richiedenti e per l’eventuale attivazione, in caso di mancato soddisfacimento dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, dei poteri sostitutivi dello Stato da esercitare secondo l’articolo 120, comma secondo, della Costituzione.
|