Riassunto analitico
A seguito delle modifiche apportate all'art. 111, l. fall. mediante il D. Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5, convertito in legge 30 luglio 2010 n. 122, si è iniziato ad ampliare l'ambito di applicazione dell'istituto della prededuzione includendo al suo interno anche i crediti che si originano per effetto di una procedura di concordato preventivo. Successivamente, il D.L. 22 giugno 2012 n. 83, convertito in legge il 7 agosto 2012 n. 134, è intervenuto in materia di concordato preventivo, introducendo nel corpo della Legge Fallimentare delle particolari e specifiche fattispecie di crediti che possono beneficiare della soddisfazione in prededuzione. In particolare, l'art. 182-quater (il quale disciplina i finanziamenti in esecuzione e finanziamenti-ponte) e l'art. 182-quinquies, l. fall. (il quale si occupa di regolare i finanziamenti interinali attestati e finanziamenti interinali urgenti), rappresentano le norme che hanno assunto rilevanza in tale processo espansivo, avendo quale finalità principale l'incentivazione di forme e strumenti di risanamento aziendale alternativi alla tipica procedura fallimentare. Tuttavia, in assenza di un orientamento unitario, in dottrina, così come in giurisprudenza, si evidenziano delle perplessità in merito alla possibilità che la prededuzione possa operare già all'interno della procedura concordataria, e non soltanto nell'eventuale successivo fallimento.
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