Riassunto analitico
La parola privacy è spesso al centro di dibattiti di ogni tipo, l’excursus normativo ma anche culturale ci ha portato all’accezione di privacy come “data protection”, nonché diritto di poter stabilire se gli altri possono trattare dati sul nostro conto e il diritto di poter intervenire su questo trattamento. Questo è ciò che prescrive anche il nuovo Regolamento voluto dall’Unione europea che da qui a pochissimo prenderà definitivamente spazio all’interno della Gazzetta ufficiale. Il mio lavoro di tesi si è concentrato sull’ analisi della protezione dei dati personali nell’ambito dell’amministrazione del personale. Dal punto di vista del profilo individuale, vi è un controllo continuo sui dati del lavoratore, pensiamo a tutte le operatività amministrative svolte dall’ufficio del personale che riguardano i dati dei dipendenti, quindi le comunicazioni a soggetti terzi, piuttosto che la gestione di dati particolarmente delicati come quelli sanitari o anche la formulazione di giudizi e valutazioni riguardo all’operato del lavoratore. Ma la privacy nel rapporto di lavoro non si esaurisce a questo livello, si apre l’ampio capitolo dei controlli a distanza del lavoratore. Ed ecco che lo Statuto dei lavoratori detta le linee guida. Ma qualcosa è cambiato rispetto a ciò che era stato prescritto dalla Legge del 1970, stiamo parlando dell’articolo 4, rubricato originariamente “Impianti audiovisivi”. Impianti audiovisivi che, per forza di cose, nel momento in cui la Legge fu scritta potevano essere delimitati ad un’area piuttosto ristretta, intendendo così quegli strumenti che si limitavano al sistema di videosorveglianza a circuito chiuso, ai segnalatori acustici o ai microfoni. Ma cosa può essere, oggi, racchiuso nell’ambito degli impianti audiovisivi? A seguito dell’evoluzione tecnologica di questi ultimi anni, possiamo ancora ispirarci e rispettare un articolo scritto più di 40 anni fa? La risposta è arrivata con la formulazione dell’articolo 23 D. Lgs. 151/2015, con il quale si è chiusa la struttura del Jobs Act. Questa norma riscrive l’articolo 4 dello Statuto, apportando novità non di poco conto, innanzi tutto partendo dal nuovo titolo con il quale è stato rubricato “Impianti audiovisivi e altri strumenti di controllo”. Strumenti di controllo, che sarebbero quindi sottratti ai limiti della procedura autorizzatoria, indicata nel comma 1 della norma, quando utilizzati esclusivamente per rendere la prestazione lavorativa e quando utilizzati esclusivamente per la registrazione di accessi e presenze. Disposizione questa, che per come è stata formulata dal Legislatore, potrebbe essere fuorviante e di non chiara interpretazione. Nonostante l’intervento chiarificatore del Ministero del lavoro in data 18 Giugno 2015, permangono dubbi interpretativi riguardo un’eccessiva ingerenza da parte del datore di lavoro nei confronti dei lavoratori. Siamo di fronte a novità non piccole, che in qualche modo “scardinano” alcuni pilastri posti dalla normativa previgente, aprendo così interrogativi che hanno offerto più di uno spunto e che hanno trovato spazio anche in questo lavoro.
|