Riassunto analitico
L'elaborato ha ad oggetto l’approfondimento dei sistemi di videosorveglianza nei luoghi di lavoro e pone particolare attenzione sia ai profili giuslavoristici che a quelli relativi alla protezione dei dati personali che si manifestano laddove vi sia la necessità di installazione di un impianto di controllo. Invero, la videosorveglianza nei luoghi di lavoro – strumento cui comunemente gli enti ricorrono - si pone al crocevia tra la disciplina di cui all’art. 4 St. lav. e quella in materia di protezione dei dati personali, di cui anzitutto al Regolamento UE n. 2016/679 e al Codice della privacy (d.lgs. 196 del 2003, come da ultimo modificato dal d.lgs.101 del 2018). Lo scopo principale del Regolamento UE n. 2016/679, di seguito anche semplicemente “Regolamento” o “GDPR”, è la tutela dei dati personali e, pertanto, di tutte le attività di raccolta, consultazione, conservazione ed elaborazione delle informazioni raccolte dalle organizzazioni. Per mettere in atto questa protezione sono state introdotte determinate misure che enti e professionisti devono seguire per essere compliant al nuovo Regolamento, oltre a rispettare il principio di accountability che, in sintesi, è definito come l’atteggiamento da adottare per non rispondere in futuro di un danno derivante da trattamento dei dati personali attraverso la dimostrazione di aver fatto tutto il possibile per evitarlo. Tale modus operandi è richiesto all’azienda a partire dalla progettazione di un processo di trattamento di dati personali, in ottica di privacy by design. Tale concetto, in particolare, richiede che, sin dalla fase di progettazione del trattamento, il titolare debba individuare le misure di sicurezza tecniche e organizzative adeguate a prevenire i rischi per i diritti e le libertà degli interessati che dal trattamento stesso potrebbero conseguire. Come noto, il Regolamento è uno strumento flessibile che non stabilisce limitazioni fisse e definite, ma linee guida che gli enti devono seguire per essere conformi allo stesso, facendo sì che gli stessi siano messi in condizione di poter rispettare la disciplina e, allo stesso tempo, soddisfare le proprie esigenze organizzative. La videosorveglianza, in questo senso, si configura come un’attività che rientra pienamente all’interno dell’ambito di applicazione del GDPR, in quanto potrebbe comportare un trattamento di dati personali, ovvero la raccolta, registrazione e consultazione di immagini personali. Pertanto, gli enti che dispongono di un impianto di videosorveglianza devono rispettare i principi stabiliti dal Regolamento congiuntamente alle prescrizioni dell’art. 4 St. lav. – qualora dall’impianto possa derivare il controllo dei lavoratori –, disposizione che definisce come uniche condizioni legittimanti le esigenze organizzative e produttive, la sicurezza sul lavoro e la tutela del patrimonio aziendale, previo accordo collettivo con le rappresentanze sindacali o, in mancanza, tramite provvedimento dell’Ispettorato del Lavoro. Nelle procedure di corretta installazione e gestione di un sistema di videosorveglianza, allora, le organizzazioni devono contemperare gli adempimenti di due discipline differenti che costituiscono, a tutti gli effetti, angoli visuali diversi e distinti relativi in ambito di videosorveglianza e controllo nei luoghi di lavoro. Nella prima parte dell’elaborato si porrà attenzione al tema del controllo sugli individui in una prospettiva prima sociologica e, nel secondo capitolo, da un punto di vista normativo, analizzando le disposizioni dello St. Lav. in tema di sorveglianza nei luoghi di lavoro, nonché i requisiti necessari per l’approvazione degli impianti di controllo da parte delle rappresentanze sindacali o dell’Ispettorato del lavoro. A seguire si intenderà approfondire la videosorveglianza sotto il profilo della protezione dei dati, considerando, in particolare gli adempimenti previsti dal Regolamento Europeo n. 2016/679.
|