Riassunto analitico
Il lavoro di tesi ha l’obiettivo di analizzare, nei suoi aspetti più importanti, il giustificato motivo oggettivo di licenziamento ex art. 3, l. n. 604 del 1966, ovvero le ‹‹ragioni inerenti all'attività produttiva, all'organizzazione del lavoro e al regolare funzionamento di essa››, che devono sussistere affinché il recesso possa ritenersi legittimo. Nel primo capitolo, seppur a grandi linee, si tenterà di esaminare l’evoluzione storica della disciplina sul licenziamento individuale. Nel secondo capitolo, poi, con l’aiuto soprattutto delle sentenze di legittimità della Cassazione e delle definizioni date dalla dottrina, si inizierà ad analizzare nello specifico l'istituto, partendo dalla sua nozione e continuando con le varie fattispecie ad esso riconducibili, che, tipicamente, vengono distinte in quelle che riguardano prettamente l’impresa e in quelle che sono riferibili, invece, alla persona del lavoratore in senso oggettivo. Vi sarà spazio, inoltre, ad un esame rispetto alle differenze tra licenziamento per giustificato motivo oggettivo e licenziamento collettivo, istituti che, ad un primo esame superficiale, appaiono affini rispetto alle causali giustificatrici del recesso. Nel terzo capitolo, verranno esaminati, invece, i tratti essenziali del giustificato motivo di recesso, quali, in primis, il divieto di giudizio nel merito delle scelte imprenditoriali, il quale rappresenta ‹‹il vero nodo critico di tutte le riflessioni in materia di licenziamento economico›› e, poi, i principali requisiti che si richiedono affinché il recesso per giustificato motivo oggettivo sia legittimo e che sono oggetto del vaglio giudiziale, ovvero l’effettiva sussistenza delle ragioni organizzative a fondamento del recesso e la non pretestuosità di queste, l’esistenza di un nesso eziologico tra le scelte del datore di lavoro e la posizione eliminata in cui era impiegato il lavoratore licenziato, l’onere della prova datoriale di non poter evitare il recesso, dimostrando di non poter adibire il dipendente espulso ad altre mansioni (cosiddetto obbligo di repêchage); e il corretto utilizzo dei criteri di scelta dei lavoratori con mansioni fungibili. Le discussioni in merito al giustificato motivo oggettivo sono ancora attuali e ciò si evince anche dal fatto che il legislatore nelle riforme più recenti, analizzate nel quarto capitolo dell’elaborato, (in particolare, con riferimento alla riforma Fornero e al Jobs Act), ha compiuto un’opera di risistemazione legislativa rispetto alle conseguenze del recesso illegittimo. Sebbene queste non abbiano coinvolto, difatti, gli elementi normativi basilari ex art. 3, l. n. 604 del 1966, le disposizioni in esse contenute coinvolgono aspetti importanti del giustificato motivo oggettivo, che ne esce, in parte, mutato.
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