Riassunto analitico
Il d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231 ha introdotto nell’ordinamento italiano la responsabilità amministrativa dipendente da reato delle persone giuridiche, sancendo il definitivo superamento del brocardo latino societas delinquere non potest. Questa “rivoluzione copernicana” si è tradotta in un ripensamento delle storiche categorie penalistiche, fino a quel momento modellate esclusivamente su un imputato inteso quale persona fisica. L’elaborato, prendendo le mosse dalle concause che hanno portato all’introduzione di questo nuovo sistema, si propone di analizzare, nel primo capitolo, alcune delle questioni sollevate dalla novella in esame, prima fra tutte la vexata quaestio della natura giuridica di tale responsabilità, formalmente definita amministrativa, ma dai tratti somatici tipicamente penalistici. La trattazione si sposta poi sul versante processuale, con l’analisi di quello che è stato definito un vero e proprio microcodice del processo all’ente, disciplinato nel capo III del decreto in esame e del quale, le due norme di apertura, gli articoli 34 e 35, costituiscono le coordinate di sistema, poiché disciplinano, rispettivamente, la clausola di compatibilità delle disposizioni del codice di rito per quanto non espressamente previsto dal decreto stesso, e l’estensione all’ente delle disposizioni relative all’imputato persona fisica. Proseguendo nell’analisi processuale, il rilievo maggiore è stato dato ai procedimenti speciali, in seno ai quali si è distinto tra i procedimenti codificati, e cioè espressamente disciplinati all’interno del decreto agli artt. 62-64, analizzati nel capitolo secondo, e quelli non codificati, di cui si è trattato, invece, nel terzo ed ultimo capitolo. Si è cercato di mettere in luce gli aspetti critici di una disciplina sicuramente autonoma, ma lacunosa sotto diversi punti di vista e che ha suscitato, tanto in dottrina quanto in giurisprudenza, diverse perplessità. Da ultimo, ci si è soffermati sul più “giovane” dei procedimenti speciali, la c.d. messa alla prova, che continua a suscitare un vivace dibattito tra quanti sostengono un’intrinseca compatibilità dell’istituto con il processo agli enti e quanti, invece, partendo dal dato prettamente normativo, negano una sua estensione applicativa.
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