Riassunto analitico
Per impotenza, nel linguaggio giuridico, s’intende l’incapacità a compiere l’atto coniugale. Il nuovo codice di diritto canonico tratta dell’impotenza al can. 1084, annoverandola fra gli impedimenti dirimenti. La collocazione riflette in maniera chiara l’importanza che riveste, sul piano del diritto naturale e positivo, l’unione sessuale dei coniugi. Il superamento dell’antica concezione del matrimonio come unione di un uomo e una donna avente, come fine essenziale, la procreazione, è rafforzato dalla nuova normativa, che non individua più, come autonoma causa di invalidità del matrimonio, l’impotenza. Questa si configura essenzialmente come inattitudine al congiungimento sessuale (impotentia coëundi), o soltanto come incapacità generativa (impotentia generandi), e non è più stabilito che conduca, di per sé, all’invalidità matrimoniale.
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