Riassunto analitico
Nel corso dei secoli l’istituto matrimoniale ha vissuto una graduale evoluzione, sia in seno alla sua istituzione che rispetto la relativa rilevanza giuridica. Nell’ordinamento civile italiano vige il principio di libertà matrimoniale, secondo il quale viene garantita la massima libertà al momento in cui viene concluso il negozio giuridico matrimoniale. Esistono tre tipologie di matrimonio: con rito civile, disciplinato dal Codice civile; con rito canonico, disciplinato dal Codice di diritto canonico; con rito concordatario, disciplinato da ambedue i codici ed introdotto dai Patti Lateranensi del 1929, modificati successivamente dal Concordato del 1984. Il contenuto della presente tesi riguarda principalmente la simulazione nel matrimonio canonico. Verranno illustrati il matrimonio canonico, i suoi elementi essenziali e i vizi del consenso. Il Codice di diritto canonico del 1983 è la positivizzazione del dibattito che si è sviluppato attraverso gli anni e che ha visto esporre tesi da parte di teologi, canonisti, dottrina e giurisprudenza. All’intento del primo capitolo viene analizzato, a grandi linee, l’istituto matrimoniale, la sua evoluzione attraverso gli anni, i requisiti e gli elementi essenziali senza i quali sussisterebbe l’invalidità del vincolo. Viene definito il consenso quale elemento fondamentale ai fini della celebrazione del matrimonio. Vi sono alcuni casi in cui tale consenso risulta in difetto, viziato o, addirittura, mancante. Nel secondo capitolo viene analizzato il caso della simulazione, ossia del momento in cui si presenta un difetto del consenso espresso da parte di uno o entrambi i nubenti. In sostanza, la volontà interna di uno o entrambi i nubenti non risulta conforme alla volontà manifestata attraverso le parole e i comportamenti. Tale volontà si manifesta mediante un atto positivo di volontà, definito intentio. La simulazione si estrinseca nella totale esclusione del modello matrimoniale istituito dalla Chiesa, o nella esclusione parziale di esso, ciò vorrebbe dire che i nubenti escluderebbero uno dei bona matrimoniali, cioè uno tra gli elementi o proprietà essenziali del matrimonio stesso, i quali verranno meglio approfonditi nel documento. Sarà, infine compito del giudice valutare la sussistenza o meno della causa simulandi; quindi valutare la presenza di un atto positivo di volontà posto in essere dal nubente al fine di discostarsi dal modello matrimoniale istituito dalla Chiesa, volto ad escludere un elemento o proprietà essenziali del matrimonio. Il giudice potrà avvalersi delle prove dirette ed indirette volte ad approfondire e a condurre ad una certezza morale, quindi ad una decisione, a seguito di un ragionamento logico-probabilistico, ma anche attraverso le esperienze acquisite caso per caso, snocciolando di volta in volta questioni apparentemente simili ma diverse, senza mai cadere in una interpretazione meramente soggettiva.
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