Riassunto analitico
Da sempre i giovani adolescenti rappresentano quella categoria di individui da tutelare e a cui porre particolare attenzione. Nell’adolescente, infatti, la propria percezione è segnata dalla repentina trasformazione e dalla disarmonia fra corpo e anima. Il periodo di crescita maggiormente critico è compreso fra i 14 e i 18 anni di età, in cui non si è più bambini ma nemmeno adulti e rappresenta quella fase che condensa uno dei periodi più delicati dell’intera evoluzione della formazione dell’uomo. Proprio per il motivo per il quale non si sentono più bambini, i giovani adolescenti ostentano grande sicurezza e intraprendenza che talvolta muta in grande senso di sfida e voglia di competizione; tuttavia permangono innumerevoli insicurezze e debolezze proprie dell’età infantile. La fase evolutiva in cui si vedono catapultati questi giovani adolescenti può, poi, essere influenzata da molteplici fattori esterni derivanti dall’ambiente circostante e spesso portano alla commissione di azioni reputate illecite. È proprio in questo caso che il minore con età compresa fra i 14 e i 18 anni può essere considerato imputabile scaturendo, così, a suo carico, un processo penale. La prima normativa per questi reati commessi da giovani fanciulli risale al 1934 con l’istituzione del primo e vero tribunale per i minorenni. In seguito, la vera rivoluzione avviene nel 1988 con l’introduzione del codice di procedura penale minorile: il d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448, all’interno del quale si trova la disciplina penale relativa ai minorenni. Il processo penale minorile, a differenza di quello ordinario che prevede l’illecito commesso come punto centrale attorno al quale ruota l’intero procedimento penale, vede al centro il soggetto minorenne con lo scopo di responsabilizzare ed educare. Vi sono, poi, all’interno del processo penale minorile, specifici procedimenti, definiti alternativi, che possono essere attuati in presenza di specifici requisiti e che hanno come scopo primario quello di una rapida fuoriuscita del minorenne dal circuito penale. Fra questi, comuni anche nel processo penale ordinario, desta particolare attenzione il rito direttissimo in quanto viene posta totale attenzione al minorenne coinvolto penalmente con la messa in atto di determinati accertamenti al fine di comprendere se sia o meno opportuno applicare tale giudizio per non recare danno allo stesso soprattutto da un punto di vista psicologico.
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