Riassunto analitico
L’oggetto di ricerca di questo elaborato si ripromette di analizzare l’applicabilità dell’art. 2558 c.c., che disciplina la successione dei contratti nel trasferimento d’azienda, ai contratti bancari. Nel primo capitolo, analizzando i tratti comuni dei contratti bancari, si è cercato di capire quale fosse la loro natura giuridica. Particolarmente ostica è risultata l’individuazione di un’ultima caratteristica, l’intuitus personae: questo elemento infatti, se effettivamente presente, si atteggia in modo differente a seconda del contratto che si andrà a prendere in considerazione. Il percorso si è articolato in diverse considerazioni date dall’analisi della giurisprudenza sull’argomento e delle norme che l’ordinamento sembra offrire per la definizione della tipologia di contratto intuitus personae: risulta fondamentale infatti, per una corretta interpretazione della categoria, partire dal testo normativo. Nonostante il fiorente panorama dottrinale, non si riescono a ricondurre alla nozione di intuitus personae effetti certi, tali da dedurre, qualora si presentino, l’appartenenza a questa categoria di un contratto. Diventa poi particolarmente difficile l’elaborazione di cd. criteri normativi che ci permettano di individuare un contratto intuitu personae. Da queste osservazioni si può evincere che i contratti bancari non rientrano nella categoria dei contratti intuitu personae. Nel secondo capitolo la riflessione è stata incentrata sulla disciplina propria della circolazione d’azienda, analizzando quali fossero i contratti descritti dall’art. 2558 c.c., cioè i contratti a prestazioni corrispettive non eseguite. Un' ulteriore distinzione è stata fatta per i «contratti aziendali in senso stretto» e i «contratti d’impresa», questione che interesserà anche il capitolo III per sapere di quale categoria i contratti bancari facciano parte. Un'attenzione particolare è stata dedicata ai «contratti a carattere personale» per cui non opera la successione descritta dall’art. 2558 c.c.. Nell’ultimo capitolo è stata analizzata una sentenza della Suprema Corte attraverso la quale si intuisce dove la giurisprudenza collochi i contratti bancari. In questa ultima riflessione sono stati presi in considerazione i due contratti bancari coinvolti nella sentenza – il conto corrente bancario e l’apertura di credito – con le relative modalità di recesso. Una parentesi è stata dedicata anche all’azione revocatoria fallimentare per analizzare in modo più esaustivo la pronucia giurisprudenziale. A conclusione della trattazione sono state evidenziate alcune riflessioni riguardanti l’argomento della circolazione d’azienda e della sua rilevanza pratica, al fine capire, quale disciplina sia applicabile ai contratti bancari ma, soprattutto, in quale categoria possano essere inseriti ai fini dell’applicazione dell’art. 2558 c.c..
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