Riassunto analitico
L’elaborato vuole sindacare l’evoluzione della regola consuetudinaria sull’immunità degli Stati dalla giurisdizione straniera, a partire dal secolo scorso, quando il divieto per gli Stati di sottoporre a giudizio nelle proprie corti uno Stato estero era assoluto, passando per la revisione della norma ad opera della giurisprudenza italiana e belga, che ha escluso che possano beneficiare di immunità le attività poste in essere dallo Stato iure privatorum, in contrapposizione a quelle poste in essere iure imperii, che restano immuni; viene inoltre analizzata la codificazione della norma nelle Convenzioni internazionali. Nel seguito, ci si sofferma sulla vicenda giudiziaria italo-tedesca, che ha avuto origine da un filone giurisprudenziale, inaugurato nel 2004 dalla Cassazione italiana con la sentenza Ferrini, tendente a negare l’immunità alla Germania per i crimini di guerra e contro l’umanità commessi dalle truppe tedesche durante l’occupazione in Italia (eccidi, deportazioni e conseguente costrizione ai lavori forzati in territorio tedesco), dando così ascolto alle ragioni delle vittime e dei loro eredi, che chiedevano un risarcimento alla Repubblica Federale tedesca per i danni subiti. In alcune occasioni, la Cassazione ha persino dato esecuzione a sentenze greche che condannavano, per i medesimi motivi, la Germania, sottoponendo a misure di restrizione beni appartenenti allo Stato tedesco e situati in territorio italiano. La Germania ha così adito la Corte Internazionale di Giustizia, lamentando una violazione, da parte dell'Italia, dell’immunità dalla giurisdizione e dall’esecuzione che le sarebbe spettata. La Corte, con sentenza del 3 febbraio 2012, le ha dato ragione, imponendo all’Italia di adeguarsi alla decisione. Lo Stato italiano, allo scopo, ha emanato una legge di adesione alla Convenzione delle Nazioni Unite sulle immunità giurisdizionali degli Stati e dei loro beni, contenente una disposizione che, ai fini del rispetto dello Statuto dell’ONU, in sostanza obbliga il giudice italiano a conformarsi alla sentenza internazionale in parola, negando la propria giurisdizione per le condotte della Germania di cui si tratta. Tale disposizione, tuttavia, insieme al primo articolo della legge, del 1957, di esecuzione dello Statuto delle Nazioni Unite, è stata valutata costituzionalmente illegittima dalla Consulta, cui la questione era stata rimessa dal Tribunale di Firenze tramite ordinanza. Nella sua sentenza del 22 ottobre 2014, la Corte Costituzionale si pone come promotrice di un possibile ulteriore passo avanti nell’evoluzione della norma consuetudinaria sull’immunità giurisdizionale degli Stati, costituito da una limitazione della stessa alla luce dei diritti inviolabili della persona umana.
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