Riassunto analitico
La tesi intende fornire un contributo alla disamina delle posizioni di garanzia nell'ambito del diritto penale del lavoro all'interno delle imprese, e in particolare all'individuazione dei soggetti responsabili dell’attuazione della normativa prevenzionistica, così come riformata a seguito del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81. Dopo un’analisi generale sui principali soggetti responsabili, come il lavoratore, il preposto e il dirigente, e sui correlativi obblighi, la trattazione si concentra specificamente sulla figura e sul ruolo del datore di lavoro come principale debitore di sicurezza in azienda, sui criteri delineati dalla legge per la sua individuazione all'interno delle imprese e sugli obblighi su di esso ricadenti. In particolare, la trattazione si sofferma sul problematico coordinamento tra i due criteri di individuazione della figura di datore di lavoro privatistico ai fini della prevenzione fissati dal Testo Unico, il criterio formale e il criterio sostanziale, e sul ruolo del “principio di effettività” nell'individuazione della relativa posizione di garanzia; spazio è dedicato anche alla figura del datore di lavoro prevenzionistico nell'ambito delle Pubbliche Amministrazioni, e all'istituto della delega di funzioni e alla sua ricostruzione dogmatica; infine, nell'ambito di una più ampia ricostruzione del fondamentale ruolo che il datore di lavoro riveste ai fini di una corretta ed efficace prevenzione dei rischi in azienda, si è reputato opportuno fare cenno brevemente all'evoluzione della sua figura nel corso dello sviluppo normativo dagli anni ’90 ad oggi, e al nuovo sistema di “sicurezza partecipata” in ambito aziendale, di stampo europeo. L’argomentazione, nell'ultimo capitolo, si concentra sulla controversa individuazione dei soggetti che rivestono la qualifica di datore di lavoro ai fini prevenzionistici all'interno delle imprese collettive, società per azioni in primis, anche e soprattutto alla luce della più recente giurisprudenza della Suprema Corte in materia. Ci si sofferma a riguardo, in particolare, sulla tematica della responsabilità dei membri del Consiglio di Amministrazione di s.p.a. nel caso in cui abbiano effettuato una delega di gestione ai sensi dell’art. 2381 c.c. in materia di sicurezza sul lavoro, e alla eventuale permanenza in capo ad essi di una posizione di garanzia consistente in un dovere di controllo e vigilanza sull'operato degli amministratori delegati; per quanto riguarda queste tematiche, è preso in esame l’indirizzo giurisprudenziale confermato dalla pronuncia a Sezioni Unite “ThyssenKrupp”, raffrontato con altre pronunce di segno contrario.
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