Riassunto analitico
La disciplina lavoristica del contratto di appalto ha subito negli ultimi anni numerose e continue modifiche.Il committente quale soggetto che affida a terzi la realizzazione di un’opera o il compimento di un servizio, assumendo l’obbligazione del pagamento di una somma in denaro, ha assunto nel tempo una posizione sempre più “responsabilizzata”. L’attuale art. 29 del D. Lgs. 276/2003 prevede al comma 2 un regime di solidarietà passiva. Il committente è chiamato a rispondere solidalmente con l’appaltatore e con gli eventuali subappaltatori delle ragioni creditizie dei lavoratori, entro il limite di due anni dalla cessazione dell’appalto o dalla cessazione dei lavori da parte del subappaltatore. Il committente sopporta la responsabilità solidale in riferimento ai trattamenti retributivi, comprese le quote di trattamento di fine rapporto, i contributi previdenziali e i premi assicurativi, dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto. Per quanto riguarda l’acquisizione di una documentazione valida, comprovante la regolarità dell’impresa, nell’effettuazione dei versamenti previdenziali contributivi e assicurativi, ruolo importate è riconosciuto al rilascio del Documento unico di regolarità contributiva (DURC). L’acquisizione del documento unico di regolarità contributiva attestante la regolarità negli adempimenti, esonera il committente o l’appaltatore nel caso di affidamento dei lavori in subappalto, da responsabilità solidale. Si coglie quindi, in questo senso, il valore del documento e del suo conseguimento.L’esternalizzazione delle fasi del processo produttivo ha favorito l’utilizzo di manodopera irregolare e conseguentemente, l’esposizione dei lavoratori operanti nei cantieri, a rischi interferenziali. Il committente è quindi tenuto in prima persona a scegliere partner contrattuali affidabili, a fornire dettagliate informazioni sui possibili rischi interferenziali e predisporre le misure per eliminare o quanto meno, ridurre al minimo i rischi da interferenze. Necessaria al fine di regolarizzare i rapporti intercorrente tra le parti del contratto di appalto, di ridurre il ricorso a casi di somministrazione irregolare di manodopera, l’istituto della certificazione ha permesso di prevenire a situazioni patologiche, di abuso all’ utilizzo della forza – lavoro. L’organo certificatore provvede a una verifica della genuinità dell’appalto, accertando la sussistenza dei requisiti essenziali, quali l’organizzazione dei mezzi necessari e l’assunzione del rischio di impresa. In relazione a lavori da svolgersi in ambienti sospetti di inquinamento e in luoghi confinati, il Decreto del Presidente della Repubblica, n. 177 del 14 Settembre 2011, ha previsto l’istituzione di uno specifico sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi che operano nell’ambito di queste aree. Sono soggetti ad obbligo di certificazione tutti i contratti di appalto che esternalizzano le attività di produzione in luoghi sospetti di inquinamento e/o in luoghi confinati. Qualora le esternalizzazioni rientrino nelle ipotesi di cui al comma 1° dell’art. 26 del D. Lgs. 81/2008, devono essere certificati anche i relativi contratti di subappalto.
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