Riassunto analitico
L’obiettivo perseguito nell’elaborato è stato quello di fornire, senza alcuna pretesa di esaustività, una descrizione della complessa materia degli aiuti di Stato, con particolare attenzione al profilo degli aiuti di Stato di natura fiscale. Secondo la consolidata giurisprudenza della Corte di Giustizia, infatti, l’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, quando fa ricorso al termine generico “aiuti” concessi dagli Stati, si riferisce non solo alle prestazioni positive, del genere delle sovvenzioni, ma a “qualsiasi misura di originaria provenienza pubblica che, in qualsivoglia forma, direttamente o indirettamente produca un beneficio economico “selettivo” per l’impresa beneficiaria, i cui effetti sensibili possano minacciare di falsare la concorrenza e gli scambi infracomunitari”. La disciplina degli aiuti di Stato si inserisce all’interno di un articolato sistema normativo utilizzato dal legislatore comunitario allo scopo di tutelare la concorrenza. La trattazione ha inizio con la descrizione delle quattro caratteristiche fondamentali la cui presenza cumulativa è indispensabile per poter qualificare una misura in termini di aiuto di Stato ex articolo 107, paragrafo 1, del TFUE: 1) il trasferimento di risorse statali; 2) la realizzazione di un vantaggio economico in capo all’impresa beneficiaria, derivante dalla misura pubblica che falsa (o minaccia di falsare) la concorrenza; 3) la sua selettività o specificità, favorendo solo alcune imprese e non la totalità di queste; 4) l’incidenza di tale misura sul commercio infracomunitario. Segue poi l’esame delle deroghe al principio di incompatibilità previste rispettivamente ai paragrafi 2 e 3 dell’articolo 107 del TFUE: deroghe compatibili de jure e deroghe compatibili juris tantum. Le prime fanno riferimento ad aiuti sempre compatibili, in quanto il giudizio di compatibilità è già stato effettuato dal legislatore, invece, le seconde si riferiscono ad aiuti potenzialmente compatibili; in questo caso sarà la Commissione europea, dotata, in tale ambito, di potere discrezionale, a verificarne volta per volta la compatibilità. Terminata l’esame della disciplina sostanziale relativa alla materia degli aiuti di Stato, l’attenzione è stata indirizzata verso alla procedura di controllo posta a carico della Commissione. Indispensabile, a quel punto è stato l’esame degli strumenti predisposti dall’ordinamento europeo per il recupero degli aiuti illegittimi.
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