Riassunto analitico
Il diritto all'immunità è tutt'altro che statico: nel corso dell’ultimo secolo vi sono stati enormi cambiamenti in materia, evidenziati sia dalla dottrina sia dalla prassi, dovuti anche e soprattutto al mutamento delle priorità che ha interessato la società odierna. Possiamo suddividere tale progresso in fasi: ad una prima “fase assoluta”, orientata unicamente alla tutela degli Stati e delle loro relazioni internazionali, è seguita una “fase restrittiva”, contraddistinta dall'introduzione di un’indispensabile tutela a favore del soggetto (persona fisica o giuridica) legato all'entità statale da rapporti commerciali. A tali due fasi è seguita una terza, cosiddetta “post – moderna”, caratterizzata dallo scontro tra tendenze progressiste e conservatrici in merito all'affermarsi di quella che potremmo opportunamente definire come “human rights exception” alla norma sull'immunità. L'affermarsi di questa eccezione dev'essere ricondotta al sorgere, nel diritto internazionale generale, di norme di carattere inderogabile, ossia che non possono essere derogate per mezzo di consuetudini o di trattati giacché esse tutelano valori fondamentali della comunità internazionale nel suo insieme: si tratta delle norme di ius cogens, tra cui rientrano le norme che vietano la violazione grave dei diritti umani. Il conflitto tra immunità e diritti umani, in verità, è ancora lontano dall'essere sopito: la tendenza della giurisprudenza internazionale è nel senso della prevalenza delle norme sulle immunità ma nel corso degli ultimi anni, tuttavia, sono state formulate opinioni, soprattutto da parte della nostra giurisprudenza interna, totalmente in disaccordo con il “trend” internazionale. Nell'elaborato, partendo da tale posizione controversa e dalle sue influenze interne ed internazionali, a seguito di un necessario confronto tra tale orientamento e lo stato attuale del diritto (come riconosciuto dalla Corte internazionale di giustizia), si cerca di pervenire ad una soluzione della problematica in esame, prendendo concretamente in considerazione la possibilità di un’evoluzione in materia d’immunità a tutela delle prerogative fondamentali dell’essere umano. Nella conclusione, si attesta la totale assenza di una "human rights exception" nell'ordinamento internazionale vigente e la conseguente necessità di conformarsi al dettato della Corte internazionale di giustizia, nel nome di un’imprescindibile tutela della stabilità giuridica. Si rileva, per l’appunto, che in assenza di una certezza del diritto, sulla base dell’orientamento inaugurato dalla Cassazione, si produrrebbe inevitabilmente una situazione di “anarchia giuridica” e di mancanza di protezione giudiziaria che andrebbe conseguentemente a ripercuotersi sugli individui. In altri termini, le prerogative individuali sono tutelate anche dall'ordinamento giuridico internazionale: se quest’ultimo perdesse la sua stabilità (quindi, in concreto, non fosse più riconosciuto come preminente dagli ordinamenti interni) tali garanzie cesserebbero di esistere. Ciò nonostante, la certezza del diritto non implica l’impossibilità, un domani, di giungere ad un’evoluzione del diritto internazionale, in merito all'affermarsi di un’eccezione a tutela delle prerogative individuali. Nel futuro, come afferma la Corte Costituzionale, un’evoluzione in tal senso, sempre nel rispetto di una preminenza della stabilità giuridica, sembrerebbe quantomeno auspicabile.
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