Riassunto analitico
Negli ultimi decenni l’intensificarsi di manifestazioni terroristiche a livello internazionale attraverso lo sfruttamento della rete ha posto l’esigenza di una sempre più stretta collaborazione fra i vari stati progressivamente coinvolti, onde cercare di ridurre un fenomeno che stava assumendo dimensioni veramente preoccupanti.
Oggetto della presente trattazione è, dunque, l’analisi di questa nuova forma di terrorismo e degli strumenti penalistici, preventivi e repressivi con cui la Comunità Internazionale ha affrontato il problema e cercato di tutelarsi. Tuttavia, in primo luogo, sarà necessario chiarire alcuni concetti su cui il cyber terrorismo pone le sue basi, per arrivare poi a trattare questo fenomeno, individuarne fattispecie e classificazioni, mettendo anche in luce le divergenze e le difficoltà incontrate al riguardo dalla dottrina. Non esiste, infatti, ora, una definizione legislativa cyber terrorismo e ben si comprende come elaborarne una sia tutt’altro che facile, potendo tale fenomeno concretarsi in una molteplicità di atti dalle caratteristiche estremamente variabili. E’ ben vero, del resto, che vi sono alcune fattispecie, le quali tradizionalmente fanno parte del terrorismo - pensiamo al dirottamento di aeromobili – ma che non si possa a priori escludere che possano essere commesse per finalità anche del tutto diverse.
In secondo luogo andremo chiarire il fenomeno in questione cercando di trovare una definizione appropriata, approfondendo l’argomento e valutando tutti i tipi di minacce che negli ultimi anni sono nate con lo sviluppo del cyber spazio. Oltre a dare una definizione andremo a osservare sia il rapporto che intercorre tra i terroristi e i mezzi di comunicazione moderni, sia il motivo per cui il web è cosi sfruttato da tali soggetti.
Per ciò che concerne, invece, gli strumenti elaborati dalla Comunità internazionale, ricordiamo il ruolo centrale della Convenzione di Strasburgo del 27 Gennaio 1977, primo approccio globale al problema. Già diversi anni prima gli Stati avevano iniziato la loro cooperazione in materia ma nella maggior parte dei casi si trattò di convenzioni monografiche, occupandosi ciascuna di una singola fattispecie di reato e affrontando la questione in modo settoriale e inadeguato. Solo dopo l’11 Settembre c’è stato un indirizzamento verso il cyber settore. Sarà poi interessante analizzare la posizione e il ruolo assunti recentemente dall’Unione Europea, concentrando in particolare l’attenzione sugli atti del parlamento e del consiglio riguardante il problema del cyber terrorismo, e sugli ultimi organismi creati per combatterlo.
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