Riassunto analitico
Il problema della qualificazione giuridica di quello che viene ormai comunemente definito “diritto all’oblio” consiste nella ricerca della collocazione che codesta situazione soggettiva ha nel sistema ordinamentale e, segnatamente, nel sistema dei diritti della personalità. La problematica relativa al riconoscimento del diritto all’oblio si inserisce a pieno titolo nel dibattito concernente l’identificazione e la tutelabilità dei c.d. “nuovi diritti”, riportandone alla luce i temi più controversi quali l’autonomia concettuale della categoria dei diritti della personalità, il carattere unitario della personalità umana o la sua possibile “scomposizione” in molteplici aspetti, la natura “aperta” o “chiusa” della clausola contenuta nell’art. 2 della Costituzione. Impostosi all’attenzione della giurisprudenza soltanto in tempi recenti, il diritto all’oblio nasce a presidio del giusto interesse di ogni persona a non vedere ripubblicate informazioni personali che in passato erano state legittimamente rese note, ma che, a distanza di anni, risultano prive di qualsiasi interesse per la collettività. Decorso del tempo e mancanza di interesse pubblico alla conoscenza della notizia sono, dunque, gli elementi fondamentali che vengono a connotare il diritto di cui si tratta, differenziandolo da altre due situazioni soggettive, anch’esse “figlie” della comunicazione: riservatezza e identità personale. Con esse, il diritto all’oblio ha in comune non solo la sostanza degli interessi tutelati – quello al riserbo, in un caso, e quello ad una corretta rappresentazione della propria personalità, nell’altro – ma anche il principale “antagonista”, la libertà di manifestazione del pensiero, con il quale deve sempre essere adeguatamente ponderato e bilanciato. Ma non è tutto. Negli ultimi anni il settore dell’informazione ha subito una profonda rivoluzione, data dal progresso tecnologico e dalla rapida espansione di Internet. L’“ipertrofia” della memoria digitale ha reso il diritto “ad essere dimenticati” insufficiente a fronteggiare i molteplici pericoli cui è esposta la sfera privata dell’individuo. In un simile contesto, il diritto all’oblio è giunto quindi a configurarsi quale diritto alla “contestualizzazione” delle informazioni (a tutela dell’evoluzione “dinamica” della personalità dell’interessato) ed anche alla “cancellazione” dei propri dati personali, quando il trascorrere del tempo abbia inciso sulle finalità per le quali gli stessi erano stati originariamente raccolti o successivamente trattati. Le molteplici dimensioni del diritto all’oblio rendono il suo riconoscimento normativo un’esigenza che si auspica che il legislatore non tardi a soddisfare.
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