Riassunto analitico
BULLISMO E CYBER BULLISMO: RILEVANZA GIURIDICA E PROSPETTIVE DI RIFORMA
La presente trattativa si pone, anzitutto, l’obiettivo di dare una definizione chiara e quanto più scientifica del fenomeno del bullismo: questo, infatti, sebbene sia confuso con la naturale e fisiologica instabilità che connota l’individuo nelle prime fasi della crescita, invero, ha radici profonde e spiegazioni che attribuiscono a diversi ambienti le loro responsabilità. Si provvederà ad esaminarne le caratteristiche, rappresentate dall’intenzionalità, dalla sua persistenza, nonché dall’asimmetria del rapporto tra la vittima e il bullo. Gli attori sociali, che prendono parte agli episodi violenza, svolgono un ruolo peculiare, a seconda dello spazio, fisico o virtuale, ove l’aggressione ha luogo. Sarà, pertanto, oggetto d’analisi il bullismo, calato nei suoi macrocontesti (fattuali e virtuali), con particolare riguardo al dilagare di quella nuova species che è il cyber bullismo. L’attenzione verrà spostata, di seguito, sugli aspetti giuridici della tematica. Viene evidenziata, in primo luogo, l’assenza di una fattispecie che incrimini autonomamente le condotte vessatorie in cui si sostanzia questa nuova forma di devianza. Tuttavia, l’inerzia legislativa non ha impedito di sanzionare, sulla base di quanto già presente nell’ordinamento giuridico, i comportamenti violenti di bulli e cyber bulli, quando questi superino la soglia del penalmente rilevante. A tal proposito, si è dimostrato provvidenziale il codice Rocco, il quale ha offerto tutela alla vittime dei soprusi più intollerabili. Non si è mancato di porre l’accento sui profili civilistici del problema: pur non essendo consentito, dalle attuali leggi, l’esperimento dell’azione civile nel processo penale a carico del minore bullo, la vittima ha la possibilità di chiedere il risarcimento del danno che le è stato cagionato, nella relativa e competente sede. Vengono analizzati, poi, alcuni aspetti procedurali riguardanti il bullismo, a partire dal presupposto fondamentale per poterne incriminare il autore: l’imputabilità. Si proseguirà con la disamina delle misure di sicurezza applicabili al bullo, ovverosia il riformatorio giudiziario e la libertà vigilata, per giungere alla querela della vittima di bullismo e alla denuncia del dirigente scolastico. In ultimo, verrà affrontato il tema delle misure cautelari irrogabili nei confronti del minore nel corso del procedimento, stante la necessità di preservare il naturale e corretto proseguimento dello stesso. Infine, saranno vagliate le disposizioni presenti in Italia sul fenomeno de quo. Lo Stato, in particolare, con le direttive ministeriali del 2007, n. 16, 30 e 104, si è occupato della questione concentrandosi sulla sola scuola e lasciando scoperto, pertanto, ogni altro caso di aggressione non collocato tra le mura scolastiche. Non può non sottacersi, invero, il costante ritardo della legge rispetto alla diffusione di questa nuova forma di violenza, che ha, ormai, tristemente guadagnato le prime pagine di cronaca dei quotidiani nazionali. Di recente, tuttavia, si è assistito ad una svolta: nel maggio 2015, infatti, è stato avviato l’iter parlamentare per l’approvazione di una legge in difesa dei minori, contro bullismo e cyber bullismo. Con siffatta normativa si spera, quindi, di porre fine ad una lacuna giuridica non più tollerabile. Chiara Bonifacio
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