Riassunto analitico
Nell’elaborato “Il trasferimento fiduciario” si sono analizzate le principali ipotesi di trasferimento connotate dalla presenza di un rapporto fiduciario o di affidamento. L’analisi prende le mosse da un’indagine sull’origine dei rapporti fiduciari, che è individuata nel diritto romano e, precisamente, nella fiducia romanistica, che già conosceva le due fattispecie della fiducia cum creditore e della fiducia cum amico. Successivamente, si analizzano le due principali ipotesi di trasferimento fiduciario presenti nell’ordinamento giuridico: il negozio fiduciario e il trust. Per quanto concerne il negozio fiduciario, si sono esaminati la struttura, la natura giuridica, la causa, gli effetti: in particolare, l’indagine si è concentrata sulla causa del negozio e, soprattutto, sulla questione di una possibile opponibilità ai terzi del pactum fiduciae, opponibilità che, in determinate situazioni e con il rispetto di determinati requisiti, si è ritenuta ipotizzabile. In merito al trust, l’analisi si è mossa su due fronti: dapprima, si è analizzato il trust inteso come negozio giuridico derivato dal modello anglosassone e tipico degli ordinamenti di common law, con particolare attenzione anche all’introduzione della Convenzione de L’Aja del 1985, denominata “Convenzione relativa alla legge applicabile ai trust e al loro riconoscimento”. Poi, l’indagine si è concentrata, appunto, sulle conseguenze che la ratifica di tale strumento internazionale ha avuto sull’ordinamento giuridico italiano e, in particolare, si è affrontata la questione del trust interno: si è riportato il dibattito dottrinale e giurisprudenziale emerso in merito all’ammissibilità dell’istituto e si è verificata la sua compatibilità con i principi dell’ordinamento giuridico italiano; ne sono state analizzate le caratteristiche e le vicende in un’ottica civilistica; si è poi compiuto un raffronto del trust interno con alcuni istituti dell’ordinamento giuridico italiano che appaiono affini: il negozio fiduciario, il mandato senza rappresentanza, il fondo patrimoniale e l’atto di destinazione per la realizzazione di interessi meritevoli di tutela ex art. 2645-ter c.c.: soprattutto, si sono evidenziate le differenze che, nonostante le apparenze, intercorrerebbero fra tali istituti e il trust interno. È stata poi analizzata la legge n. 112/2016, c.d. legge sul “dopo di noi”, la quale istituzionalizza il trust a favore di soggetti deboli, concedendo delle agevolazioni e delle esenzioni fiscali a determinate condizioni e, successivamente, si sono riportati i tratti principali della disciplina tributaria del trust, compresi gli orientamenti giurisprudenziali. Infine, si è dedicato un paragrafo al contratto di affidamento fiduciario, negozio atipico di creazione dottrinale, il quale emerge dapprima nei favori della dottrina e della prassi, poi in due pronunce giurisprudenziali, fino a essere menzionato espressamente dalla sopracitata legge n. 112/2016: se ne esaminano le caratteristiche fondamentali, la questione relativa alla sua ammissibilità e il suo rapporto con il trust. L’analisi si conclude affrontando l’annosa questione del diritto di proprietà oggetto dei trasferimenti fiduciari: ci si chiede infatti se il fiduciario/trustee goda di un diritto di proprietà analogo a quello definito dall’art. 832 del codice civile, o se si tratti di un diritto differente. Esaminati i principali orientamenti dottrinali in merito, in particolare quello secondo cui fiduciario e trustee sarebbero titolari di una proprietà fiduciaria, la quale sarebbe un diritto reale atipico, l’analisi aderisce all'orientamento secondo cui nulla osterebbe a considerare la proprietà del fiduciario e del trustee come una proprietà ordinaria, argomentando in due modi differenti per ciascuno dei due istituti.
|
Abstract
The elaborate “Il trasferimento fiduciario” analyzes the main hypothesis of property transfer in which there is a fiduciary relationship or an entrust relationship. The study starts by investigating the origins of fiduciary relationships, which are found in the Roman law and, precisely, in the fiducia romanistica institute, who already knew the cases named fiducia cum creditore and fiducia cum amico. Then, the study goes on analyzing the main hypothesis of fiduciary transfer known in the Italian legal system; negozio fiduciario and trust.
As regards of the negozio fiduciario, the elaborate examined its structure, its nature and its effects: in particular, the analysis focused on if and how the pactum fiduciae could be enforced against third parties extraneous to the agreement.
About the trust, the analysis went across two paths: at first, it has been examinated the trust intended as the typical common law institute, also with a particular attention to the Hague trust Convention of 1 July 1985 on the law applicable to trusts and on their recognition, especially investigating the consequences that the ratification of this international agreement had on the Italian legal system: in fact, after the ratification of the Convention, the Italian legal doctrine started to talk about the chance of introducing a “domestic” trust, named “trust interno”. It has been reported the doctrinal and jurisprudential debate that arose about the issue on the allowability of the institute and it has been verified its compatibility with the Italian legal system’s principles; then, the study analyzes trust’s features in the civil law’s point of view and it makes a comparison between trust interno and some of the Italian legal system’s institutes which appear to share some similarities: those are negozio fiduciario, mandato senza rappresentanza, fondo patrimoniale and atto di destinazione per la realizzazione di interessi meritevoli di tutela: above all, the exam pointed out the differences that, despite the appereances, intervene between those institutes and trust interno. Subsequently, the elaborate analyzes the law 112/2016 (the so called “law about dopo di noi”), which instituzionalizes the trust in favour of weak subjects, by granting tax benefits and tax exemptions under certain conditions and, then, it reports the principal aspects of the trust’s tax discipline. Lastly, a paragraph focused on the affidamento fiduciario, an institute created by the Italian legal doctrine, that has been acknowledged as allowable by some of the Italian’s legal doctrine and jurisprudence. On has been examinated the affidamento fiduciario’s main features, the issue about its allowability and its relationship with the trust.
The study ends facing the issue concerning the property right object of the fiduciary transfers: on has been wondered if the trustee/fiduciario holds an ordinary property right (the same defined in the codice civile’s article 832) or if that situations creates a different kind of property right. Once the main opinions about this issue have been examined (especially, the opinion that the trustee and the fiduciario would hold a different kind of property, called proprietà fiduciaria), the study concludes that nothing stands against assuming that the right held by the trustee and the fiduciario is an ordinary property right.
|