Riassunto analitico
Oggetto di tale tesi è la Direttiva 2008/115/CE. Tale direttiva viene presa in considerazione all'interno del contesto delle politiche di immigrazione ed asilo dell'Unione europea, e si fa portatrice di un'efficace politica in materia di allontanamento e rimpatrio, fondata su norme comuni, affinché le persone siano rimpatriate in maniera umana e nel pieno rispetto di loro diritti fondamentali e della loro dignità. Questo lavoro, parte analizzando le politiche di immigrazione antecedenti la direttiva rimpatri, l'ambito di applicazione della stessa, la procedura di rimpatrio e le relative garanzie procedurali. Successivamente, tale lavoro tratta della violazione della libertà personale e del principio del due process, in relazione al caso Khlaifia. Il caso in questione vede tre migranti tunisini i quali, approdati in Italia nel 2011, durante la c.d primavera araba, sono stati trattenuti per alcuni giorni in un Centro di soccorso e prima accoglienza (CSPA) a Lampedusa, e poi su navi ancorate nel porto di Palermo, e successivamente, rimpatriati in Tunisia. La Corte EDU, in seconda sezione, si pronuncia sul caso il 1 settembre 2015, rilevando il contrasto con diversi articoli della CEDU: il diritto alla libertà personale di cui all'art. 5 della CEDU, come conseguenza del trattenimento senza base giuridica, oltre che senza informazioni sulle ragioni della detenzione e senza possibilità di contestarne la legittimità; il diritto ad un esame individuale, in conseguenza della procedura semplificata di rimpatrio, eseguita nella circostanza, dall'Italia (sulla base di un accordo bilaterale pattuito con la Tunisia e rimpasto segreto), in contrasto con il divieto di espulsioni collettive di cui all'art. 4, del protocollo n. 4, allegato alla CEDU. il diritto ad un ricorso effettivo, di cui all'art. 13 della CEDU, quale conseguenza del mancato effetto sospensivo del provvedimento di rimpatrio, conseguente all'impugnazione dello stesso; ed infine han ritenuto violato il divieto di trattenimenti inumani e degradanti, di cui all'art. 3 della CEDU, in ragione delle condizioni in cui si è svolto il trattenimento nel CPSA. Tuttavia, la pronuncia della seconda sezione della Corte di Strasburgo viene impugnata dal governo italiano, e a questa farà seguito la recente pronuncia del 15 dicembre 2016, della Grande Chambre della Corte EDU. La Grande Camera ha, a tale proposito, riformato parzialmente il giudizio espresso dalla seconda sezione, con particolare riguardo ai profili attinenti la violazione dell'art. 3, e quella dell'art. 4, protocollo n. 4, della CEDU, dei quali è stata esclusa la violazione, confermando, invece, la sussistenza delle violazioni dell'art. 5 CEDU, e dell'art 13 CEDU in relazione all'art. 3. Alla luce di tali osservazioni, dunque, tale lavoro, svolge una precisa analisi riguardo alla insussistenza, per la Corte, delle violazioni dell'art. 3, e dell'art. 4, protocollo n. 4 della CEDU, e come le relative conclusioni lasciano rilevanti dubbi e questioni aperte circa l'applicabilità delle garanzie della CEDU, in tema di espulsioni.
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