Riassunto analitico
Il presente lavoro ha come obiettivo quello di delineare il passaggio dalla "patria potestà" alla potestà genitoriale. Ciò è avvenuto con la riforma del diritto di famiglia del 1975, che ha equiparato in doveri e dignità le figure del padre e della madre e abolito, oltre alla patria potestà, la potestà maritale. Successivamente con l'emanazione del Decreto legislativo 28 dicembre 2013 n. 154, entrato in vigore il 7 febbraio 2014, che ha dato applicazione alla delega contenuta nella legge n. 219/2012, e introdotto quello di "responsabilità genitoriale", denominazione presente da tempo in ambito europeo, e che secondo il Governo meglio definisce i contenuti dell'impegno genitoriale, da considerarsi ora come un'assunzione di responsabilità da parte di entrambi i genitori paritariamente nei confronti del figlio, tenendo conto delle sue capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni. Si parlerà poi della responsabilità genitoriale in relazione ai danni cagionati dal fatto illecito dei figli minori non emancipati, che abitano con essi. Disposizione presente nell'articolo 2048 del Codice civile. Da ultimo il richiamo al c.d "danno endofamiliare", che si configura all'interno delle mura domestiche, prefigurando, dunque, l'ipotesi di responsabilità civile, ovvero di "illecito endofamiliare", posto in essere in violazione di obblighi genitoriali e coniugali.
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Abstract
Il presente lavoro ha come obiettivo quello di delineare il passaggio dalla "patria potestà" alla potestà genitoriale. Ciò è avvenuto con la riforma del diritto di famiglia del 1975 , che ha equiparato in doveri e dignità le figure del padre e della madre e abolito, oltre alla patria potestà, la potestà maritale. Successivamente con l'emanazione del Decreto legislativo 28 dicembre 2013 n. 154, entrato in vigore il 7 febbraio 2014, che ha dato applicazione alla delega contenuta nella legge n. 219/2012, è stato superato il concetto di "potestà" e introdotto quello di "responsabilità genitoriale", denominazione presente da tempo in ambito europeo, e che secondo il Governo meglio definisce i contenuti dell'impegno genitoriale, da considerarsi ora come un'assunzione di responsabilità da parte di entrambi i genitori paritariamente nei confronti del figlio, tenendo conto delle sue capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni.
Si parlerà poi della responsabilità genitoriale in relazione ai danni cagionati dal fatto illecito dei figli minori non emancipati, che abitano con essi. Disposizione presente nell'articolo 2048 del Codice civile.
Da ultimo il richiamo al c.d "danno endofamiliare", che si configura all'interno delle mura domestiche, prefigurando, dunque, l'ipotesi di responsabilità civile, ovvero di "illecito endofamiliare", posto in essere in violazione di obblighi genitoriali e coniugali.
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